TAR Lazio annulla decisione GSE di negare premialità per impianti su complessi solo parzialmente sanati da amianto

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha annullato con la sentenza n. 8721/2023 tre note emesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tra il 2014 e il 2016.

Questo a fine maggio 2023, in seguito al ricorso della Società Agricola il Girasole di Massimiliano e Alberto di Pascoli contro il provvedimento con il quale GSE aveva disposto, per l’impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Porpetto (UD), l’esclusione della premialità normalmente offerta per per la sostituzione di coperture contenenti amianto.

“La premialità di cui all’art. 14 comma 1 lett. c) del d.m. del 5 maggio 2011, prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, va riconosciuta anche qualora la rimozione dell’eternit o amianto riguardi porzioni omogenee di copertura”, ha detto il TAR del Lazio.

In altre parole, il TAR del Lazio ha definito che i premi sulle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture in eternit non dipendono dall’eventuale permanenza di strutture in amianto in edifici dello stesso complesso immobiliare, che non fanno però parte dell’intervento.

“È pertanto illegittimo l’atto con cui la p.a. nega il premio in questione in caso di realizzazione dell’impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria”, aggiunge il TAR.

Oltre ad annullare le note del GSE, il TAR ha anche condannato il GSE a corrispondere alla società agricola “la maggiorazione sulla tariffa incentivante, con gli interessi legali dalla data del dovuto al saldo”.

L’avvocato Emilio Sani, consigliere di Italia Solare, ha detto a pv magazine che la pronuncia non dovrebbe avere un impatto “molto significativo” perché riferita al fatto che nello specifico l’area rimossa riguardava la intera particella catastale e quindi a una valutazione di fatto della specifica situazione.

“Ora rispetto al 2016 in generale la normativa è divenuta anche più flessibile rispetto a quella del 2016 perché è possibile rimuovere amianto anche in proporzioni minori e su altri edifici. La massima di questa pronuncia mi sembra comunque che se la rimozione della copertura risulta omogenea in base alla classificazione catastale il GSE non può mettere in discussione”, ha spiegato Sani.

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