Consiglio di Stato emette prima pronuncia sulla (non) cumulabilità degli incentivi fotovoltaici

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Il Consiglio di Stato ha sancito la non cumulabilità degli incentivi fotovoltaici di cui al Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia con la detassazione fiscale della Tremonti Ambiente di cui all’art. 6 della legge 388/2000. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) è stato assistito dallo studio legale Fidanzia Gigliola. pv magazine Italia ha parlato con gli avvocati.

“La sentenza, in particolare, valorizzando l’elencazione indicata nel d.m. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) contenente le eccezioni alla regola generale della non cumulabilità e richiamando l’art. 36 del d.l. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, ha circoscritto la possibilità del mantenimento del cumulo per il titolare di impianto che abbia fruito della detrazione di cui alla Tremonti, subordinandola al pagamento di una somma ed alla rinuncia dell’eventuale contenzioso in corso,” hanno spiegato a pv magazine gli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola.

Gli avvocati spiegano che l’estinzione del contenzioso in corso con il pagamento di una somma minore di quella che deriverebbe dalla rinuncia all’agevolazione Tremonti non è contemplata dall’art. 36 del d.l. 124/2019.

“La norma, infatti, prevede che nella comunicazione di rinuncia all’agevolazione fiscale il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.

La sentenza del Consiglio di Stato interessa la posizione di 324 operatori economici del settore delle energie rinnovabili per un valore complessivo degli incentivi di oltre 4 miliardi di euro.

“Dei 324 operatori coinvolti, 253 soggetti responsabili hanno deciso di avvalersi della procedura di definizione di cui al comma 2 dell’art. 36 restituendo i benefici di cui alla Tremonti Ambientale e, diversamente, 71 operatori hanno preteso di mantenere entrambi i benefici omettendo la comunicazione sopra descritta. Per gli operatori che non hanno ottemperato alla procedura di definizione, a ben vedere, potrebbe essere richiesta la restituzione degli incentivi che hanno percepito indebitamente avendo, gli stessi, fruito anche della detassazione fiscale”, spiegano gli avvocati. 

Secondo studio legale Fidanzia Gigliola la sentenza, la prima pronuncia da parte del Consiglio di Stato relativa alla non cumulabilità degli incentivi fotovoltaici e la Tremonti Ambientale, avrà delle ripercussioni anche per altri operatori.

“Appare ragionevole ritenere che la sentenza in esame rappresenterà il precedente per il rigetto dei ricorsi promossi dagli operatori per poter beneficiare sia degli incentivi, sia della detassazione fiscale”.

La storia

Il GSE, con comunicato del 22 novembre 2017 aveva sottolineato che la cumulabilità delle tariffe incentivanti con la detassazione prevista nel 2000 non era più ammessa a partire dal Terzo Conto segnalando agli operatori incorsi nel divieto di cumulo di rinunciare entro la data del 22 novembre 2018 al beneficio fiscale per continuare a fruire delle tariffe incentivanti.

Con successivo comunicato del 14 novembre 2018, il GSE ha indicato come termine ultimo per l’effettiva rinuncia quello del 2019. Numerosi operatori del settore hanno impugnato i due comunicati pubblicati dal Gestore, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto a beneficiare del cumulo. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6784 del 29 maggio 2019, aveva poi accolto il ricorso proposto da diversi operatori annullando, per l’effetto, le comunicazioni pubblicate dal GSE.

“Il Gestore ha impugnato la predetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato rilevando come l’art. 36 del d.l. 124/2019, intervenuto medio tempore, abbia chiarito e stabilito – con fonte di rango primario – la disciplina applicabile alla fattispecie in esame. In particolare, il GSE ha dimostrato che la norma in parola prevede che, in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (i.e., c.d. III, IV e V Conto Energia) con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, c.d. Tremonti Ambiente, le società che hanno fruito di entrambi i benefici possono mantenere il diritto a percepire le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE, subordinatamente alla restituzione dei benefici fiscali goduti”, hanno spiegato a pv magazine gli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola.

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