Il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su una proposta volta a modificare l’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione Europea, dopo l’impegno di Francia e Germania di superare le proprie divergenze.
Questo dopo che la presidenza di turno spagnola ha presentato ieri una nuova versione di compromesso, l’ottava, che prevede anche la possibilità di finanziare la produzione nucleare con contratti per differenza.
L’accordo, che fungerà da posizione del Consiglio nelle negoziazioni con il Parlamento, si basa su quattro principi e obiettivi: mantenere stabili i mercati dell’energia elettrica a lungo termine, eliminare il carattere temporaneo dei meccanismi di capacità, rafforzare la tutela dei consumatori e applicare in tempi di crisi prezzi regolati anche sottocosto non solo alle famiglie ma anche alle piccole e medie imprese (PMI),
Per mantenere stabili i mercati dell’energia elettrica a lungo termine, il Consiglio propone di stimolare “il mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica, generalizzando i contratti bidirezionali per differenza e migliorando la liquidità del mercato a termine”.
Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri elimineranno gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori per gli accordi di compravendita. “Le misure possono comprendere, tra l’altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica.”
Il Consiglio ha anche deciso che i contratti bidirezionali per differenza costituiranno il modello obbligatorio utilizzato per i finanziamenti pubblici nei contratti a lungo termine. Previste comunque alcune eccezioni.
Le norme relative ai contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero solo dopo un periodo di transizione di tre o cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento. Si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti “di generazione di energia elettrica basati sull’energia eolica, sull’energia solare, sull’energia geotermica, sull’energia idroelettrica senza serbatoio e sull’energia nucleare”.
Per quanto riguarda i meccanismi di capacità, oltre alla cancellazione del carattere temporaneo delle misure, da segnalare anche che il Consiglio ha introdotto una deroga ai requisiti in vigore relativi ai limiti delle emissioni di CO2 imposti ai generatori perché possano ricevere sostegno dai meccanismi di capacità, entro il 31 dicembre 2028.
La tutela dei consumatori voluta dal Consiglio passerà anche attraverso contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica, a tempo determinato e a prezzo fisso, “salvo qualora i fornitori non offrano contratti a tempo determinato e a condizione che ciò non riduca la disponibilità complessiva dei contratti di questo tipo”.
Il Consiglio ha concordato norme sulle strategie di copertura dei prezzi dei fornitori, al fine di proteggere i clienti dalle variazioni sui mercati all’ingrosso. “Ha convenuto di proteggere i clienti vulnerabili dalle interruzioni della fornitura istituendo, qualora non esistano già, sistemi di fornitore di ultima istanza che garantiscano la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili”.
Si è inoltre convenuto che tutti i clienti avranno diritto a meccanismi di condivisione dell’energia (utilizzo, condivisione e stoccaggio di energia autoprodotta).
Per quanto riguarda i prezzi regolati, l’accordo prevede la possibilità temporanea di applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, alle piccole e medie imprese (PMI) in tempi di crisi. Gli Stati membri possono applicare prezzi regolati alle famiglie in condizioni di povertà energetica.
Il Consiglio ha poi convenuto che gli Stati membri potranno applicare un tetto ai ricavi di mercato eccessivi sull’energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite (generatori inframarginali) fino al 30 giugno 2024, alle stesse condizioni della misura di emergenza sui ricavi inframarginali adottata il 6 ottobre 2022.
La presidenza del Consiglio potrà ora avviare negoziati con il Parlamento europeo per raggiungere un accordo definitivo. L’esito dei negoziati dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento.
La riforma del mercato dell’energia elettrica, presentata per la prima volta dalla Commissione europea nel marzo 2023, modifica i regolamenti del 2019 sull’energia elettrica e le direttive del 2018-2019, nonché i regolamenti sulla protezione dalle manipolazioni del mercato nel mercato dell’energia all’ingrosso.
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