Transizione energetica, il fotovoltaico dal Decreto-legge PNRR 2 al Dl PNRR 4

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Il fotovoltaico e in generale le rinnovabili sono protagoniste nel cosiddetto Dl PNRR 4 “recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Nel precedente Dl PNRR 2 il fotovoltaico non veniva citato, nel Dl PNRR 3 sì ma principalmente in termini di semplificazioni.

Il testo coordinato del Dl PNRR 4 convertito in legge prevede all’articolo 38 “Transizione 5.0” incentivazioni alla transizione energetica. Il fotovoltaico è interessato anche dall’articolo 41-bis che sposta in capo al “conduttore” il necessario assenso alla costruzione di impianti agrivoltaici anziché al “coltivatore”.

Il piano “Transizione 5.0” sostiene in particolare la costruzione di impianti finalizzati all’autoconsumo e all’accumulo costruiti con componentistica prodotta nell’Unione europea. Per il piano è previsto un investimento sostanziale – da 6,3 miliardi di euro – che differenzia questo Dl PNRR dagli omologhi precedenti.

In merito è utile ricordare che la lettera b-bis del comma 17 – aggiunta successivamente con emendamento presentato da Simona Bordonali (Lega) – prevede l’individuazione di un “costo massimo ammissibile, calcolato in euro/ kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo”.

È il MIMIT che, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, deve stabilire entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl PNRR 4 – quindi entro il 1° giugno – il citato tetto di spesa.

Nel Dl PNRR 3, invece, il fotovoltaico era interessato dall’articolo 47 “Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili” facilitando al comma 1 lettera b l’installazione di impianti fotovoltaici su terra in zone industriali, artigianali e commerciali. Al comma 10, invece, ampliando anche agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici superiori a 1 MW l’accesso agli incentivi per le CER.

Infine, all’articolo 49 “Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici” il comma 3 definisce “manufatti strumentali all’attività agricola” e rende “liberamente installabili” gli impianti agrivoltaici realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia.

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