Il Decreto-legge Agricoltura approvato lunedì sera in Consiglio dei Ministri riduce drasticamente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici su suolo agricolo. In particolare è l’articolo 5 “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” a intervenire in tale direzione sancendo i limiti.
Il Dl interviene modificando l’articolo 20 “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 aggiungendo il comma 1-bis.
Il nuovo comma stabilisce che l’installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli è consentita solamente nelle aree di cui alle lettere a); c); c-bis); c-bis.1); c-ter 2) e 3) del comma 8 dell’articolo 20, ovvero nelle seguenti aree:
a) dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%;
c) cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
c-bis) appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato italiane e delle società concessionarie autostradali;
c-bis.1) nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
c-ter 2) interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
c-ter 3) adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
I vincoli appena espressi non valgono solo per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo e alle comunità energetiche rinnovabili (CER). I procedimenti in corso all’entrata in vigore del decreto sono esclusi da queste nuove limitazioni.
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