Aree idonee, nuova bozza del decreto: autonomia alle Regioni nei limiti del Dl Agricoltura

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Una nuova bozza del tanto atteso decreto aree idonee è stata rilasciata a seguito dei lavori in commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni e dell’entrata in vigore del decreto-legge Agricoltura. La bozza determina che siano le Regioni a individuare le aree “idonee”, “non idonee”, “ordinarie” e “in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra” per il raggiungimento dell’obiettivo di 80 GW di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili entro il 2030.

È dunque prevista ampia autonomia per le Regioni e le Provincie autonome che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dovranno provvedere a individuare le suddette aree di cui all’articolo 1 della bozza tramite proprie leggi.

Un’altra novità della bozza riguarda l’articolo 7 che stabilisce “Principi e Criteri per l’individuazione delle aree idonee” fermo restando “quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 63 15 maggio 2024” ovvero il Dl Agricoltura nella parte in cui limita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

Rimangono non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le Regioni stabiliscono una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Il perimetro di tutela è espandibile fino a 7 chilometri per i beni “di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, i siti rientranti nella lista FAO GIHAS e quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici”.

L’articolo 9 stabilisce che “sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”.

Rimane l’esclusione dei procedimenti avviati in precedenza all’entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione del decreto. Tali procedimenti vengono conclusi ai sensi della disciplina regionale e statale previgente.

La bozza del decreto è scaricabile cliccando qui.

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