Bozza del Testo unico FER chiarisce regimi amministrativi e coordinamento con valutazione ambientale

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Circola la bozza sul Testo unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cosiddetto Testo unico FER. Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione, l’esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti.

“A tali fini persegue la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria”, si legge nel documento diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo Stato, le regioni, gli enti locali e qualunque altro soggetto coinvolto nelle procedure amministrative disciplinate dal decreto si devono adeguare alle disposizioni entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Regimi amministrativi

L’articolo 6 riporta che la realizzazione degli interventi è disciplinata secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, rientrando solo in tre possibili regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica.

La realizzazione degli interventi in “attività libera” non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Questo a meno che gli impianti siano su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tal caso, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione.

“Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace”, si legge nell’articolo 7 che poi aggiunge che l’autorizzazione non è necessaria qualora gli interventi siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

L’articolo 8 parla poi della Procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente presenta al comune (o al comune dove si trova la maggior parte del progetto), mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato delle dichiarazioni sostitutive, della dichiarazione di disponibilità, delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete.

“Nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, [il progetto dovrà essere corredato] degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso”.

Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.

Ciascun provvedimento di diniego adottato ai sensi del presente articolo è immediatamente impugnabile. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.

L’Autorizzazione unica dovrà essere presentata, a seconda dei casi, alla regione competente, alla provincia delegata, o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il proponente dovrà usare la piattaforma SUER.

“Entro due giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi quindici giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi cinque giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni”, si legge nell’articolo 9.

L’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e ogni amministrazione interessata, entro cinque giorni dall’avvio del procedimento ai sensi del comma 4, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali; cinque giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 6 o di sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 7, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali.

“Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA”.

Il provvedimento autorizzatorio unico non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

“È esclusa dall’ambito di applicazione del primo periodo ogni prescrizione necessaria a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica, nonché a monitorare gli effetti sul territorio derivanti dall’esercizio dell’impianto”, si legge al comma 14 dell’articolo 9.

Modifiche al testo Unico Ambiente

Il Testo Unico FER include l’articolo 11 che definisce il coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali.

Per quanto riguarda i progetti di competenza statale è stata prevista la seguente aggiunta:  “impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 50 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”.

Gli impianti fotovoltaici sopra i 20 MW nelle aree classificate idonee rientreranno tra i Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale.

Il testo completo della bozza è disponibile al link.

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