Testo Unico FER, Murru: soglia per impianti a terra in aree industriali sottoposti a VIA statale aumentata da 25 a 50 MW

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Davide Murru, avvocato attivo nel settore energetico ed esperto di permitting, ha condiviso con pv magazine Italia un’analisi su alcuni aspetti relativi alla bozza di decreto legislativo recante “Testo unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, 118” (TU FER) e, in particolare, sulle modifiche che interverrebbero nel contesto dei procedimenti ambientali riferiti agli impianti fotovoltaici a terra.

Ecco la nota.

Nuove soglie in materia di valutazioni ambientali

Il quadro normativo dei procedimenti ambientali in relazione agli impianti fotovoltaici cambia ancora con il TU FER.

Nella bozza che è stata fatta circolare, infatti, l’art. 11 del TU FER introduce rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (TUA) con riferimento alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening).

  • I progetti relativi agli interventi di cui gli Allegati A e B del TU FER non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del TUA (art. 11, comma 1, del TU FER).
    • Osservazioni: gli Allegati A e B concernono i progetti sottoposti al regime di edilizia libera (art. 7 del TU FER) e procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 8 del TU FER). Pertanto, VIA e Screening non dovrebbero trovare applicazione per gli impianti fotovoltaici soggetti a edilizia libera e PAS, bensì solo per quelli sottoposti al procedimento di autorizzazione unica (art. 9 del TU FER). Tuttavia, tali Allegati non sembrano essere ancora disponibili e, di conseguenza, per poter iniziare a valutarne la eventuale portata semplificativa, occorrerà, tra le altre cose, coordinare le previsioni applicabili ai procedimenti ambientali con quelle relativi agli iter autorizzativi.
  • VIA statale (art. 11, comma 2, lettera (a), del TU FER che modifica l’Allegato II, n. 2, del TUA)
    1. Sono sottoposti a VIA in sede statale gli impianti fotovoltaici a terra di potenza pari o superiore a 50 MW ubicati:
      • nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
      • in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati;
      • in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
        • Osservazioni: la soglia passerà quindi dagli attuali 25 MW (ai sensi dell’art. 47, comma 11-bis, del D.L. n. 13/2023, conv. nella L. n. 41/2023 (Decreto PNRR3)) ai 50 MW nella nuova previsione del TU FER.
  • Screening statale (art. 11, comma 2, lettera (b), del TU FER che introduce la lettera a-bis) all’Allegato II-bis del TUA)
    1. Sono sottoposti a Screening in sede statale gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW da ubicarsi nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, comprese le aree idonee ex lege.
      • Osservazioni: il TU FER inserirà l’obbligo di svolgere un procedimento ambientale a oggi sostanzialmente sconosciuto agli operatori del fotovoltaico dal momento che lo Screening è sempre stato condotto sul piano regionale/provinciale. La VIA statale, mediante le competenti commissioni, non si è rivelata particolarmente celere; sarà interessante appurare se lo Screening statale possa essere una più rapida soluzione per evitare che quei progetti virtuosi, senza impatti particolarmente significativi sull’ambiente, debbano poi essere sottoposti alla VIA statale.
  • Screening regionale/provinciale (art. 11, comma 2, lettera (d), n. 3, del TU FER che introduce le lettere dalla d-bis) alla d-sexies) all’Allegato IV del TUA)
    1. Lettera d-bis) viene precisato che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW sono sottoposti a Screening di competenza regionale/provinciale, da calcolare “sulla base del solo progetto  sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.
      • Osservazioni: il TU FER allinea la previsione dello Screening regionale/provinciale a quella già introdotta per la VIA statale (cfr. Allegato II, n. 2, del TUA).
    2. Lettera d-quater) sono sottoposti a Screening regionale/provinciale gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW installati a terra ubicati:
      • nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
      • nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati;
      • in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
        • Osservazioni: in relazione alla sopra menzionata tipologia di impianti fotovoltaici, lo Screening regionale/provinciale sarà pertanto previsto per una potenza tra 10 e 50 MW; sopra la potenza di 50 MW, il progetto viene sottoposto a VIA statale. Non si applicherà più la attuale previsione di cui all’art. 47, comma 11-bis, del Decreto PNRR3, che aveva stabilito (i) lo Screening regionale/provinciale per una potenza compresa tra i 12 e i 25 MW e (ii) la VIA statale per una potenza superiore a 25 MW.
    3. Lettera d-quinquies) sono sottoposti a Screening regionale/provinciale gli impianti fotovoltaici o agrivoltaici in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, di potenza pari o superiore a 10 MW.
      • Osservazioni: con riguardo agli impianti agrivoltaici, si segnala che, ai fini della presente disposizione, rileva qualsiasi impianto agrivoltaico, a prescindere dalla sua classificazione (e.g., standard, avanzato, avanzato incentivabile PNRR), particolarmente alla ribalta in queste settimane, durante le quali è in corso il procedimento di conversione in legge del D.L. n. 63 del 15 maggio 2024 (cd. Decreto Agricoltura).
    4. Lettera d-sexies) sono sottoposti a Screening regionale/provinciale gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, comprese le aree idonee ex lege.
      • Osservazioni: in relazione alla sopra menzionata tipologia di impianti fotovoltaici, lo Screening regionale/provinciale sarà pertanto previsto per una potenza tra 12 e 20 MW; per potenze superiori a 20 MW, il progetto sarà sottoposto a Screening statale. Non si applicherà più la attuale previsione di cui all’art. 47, comma 11-bis, del Decreto PNRR3, che aveva stabilito (i) lo Screening regionale/provinciale per una potenza compresa tra i 12 e i 25 MW e (ii) la VIA statale per una potenza superiore a 25 MW.
    5. Lettera d-ter) sono sottoposti a Screening regionale/provinciale gli impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze.

La bozza del Testo Unico Rinnovabili è disponibile al link.

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