Fiducia in Senato al Dl Agricoltura, come cambia l’articolo 5

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Il disegno di legge n. 1138, ovvero il Dl Agricoltura, ha ottenuto stamattina la fiducia al Senato con 99 favorevoli, 59 contrari e 1 astenuto. I senatori presenti erano 160, 80 della maggioranza. Per la conversione in legge dovrà ottenere il via libera alla Camera entro il 14 luglio.

Il testo giunto stamani in Assemblea è quello definito ieri col termine dell’esame degli emendamenti in IX Commissione Industria del Senato. L’articolo 5 “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” che interessa il fotovoltaico a terra ha ricevuto diverse modifiche.

Nel comma 1-bis vengono aggiunte tra le aree in cui è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra “le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati”.

Il comma 2 è stato modificato escludendo dalle limitazioni i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata av­viata almeno una delle procedure ammi­nistrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dall’autorizzazione a costruire.

Il comma 2-bis stabilisce che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per il fotovoltaico a terra “non può es­sere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni”. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di at­tivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto.

Il comma 2-ter modifica la legge n. 266 del 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ovvero la finanziaria del 2006, aggiungendo il comma 423-bis per cui “le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di 260.000 kWh annui determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari.

Il comma 2-quater stabilisce che le disposizioni del 2-ter si applicano solo agli impianti en­trati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

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