Il Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Energetico (MASE) ha pubblicato il testo del decreto ministeriale n. 256 del 10 luglio, ovvero il decreto sulle condizionalità green per imprese energivore firmato ieri dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.
Il testo definisce agli articoli 3 e 4 le modalità e gli obblighi di diagnosi energetica per le imprese che voglio beneficiare degli aiuti di stato. L’articolo 5 stabilisce che, per beneficiare delle agevolazioni in bolletta previste decreto 131 del 2023, l’impresa energivora, nel corso dell’anno di fruizione delle agevolazioni, copre almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico attraverso una delle seguenti modalità:
- autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità;
- acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- acquisizione e annullamento di garanzie di origine.
L’impresa che copre almeno il 50% del proprio fabbisogno energetico da fonti che non emettono carbonio, deve avere almeno il 5% coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità o il 10% del consumo assicurato mediante un contratto di approvvigionamento.
L’impresa energivora che si avvale delle agevolazioni è tenuta a investire almeno il 50% dell’importo percepito in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
- il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System;
- le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
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