Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio è pubblicata la legge n. 101 del 12 luglio “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonche’ per le imprese di interesse strategico nazionale”. Si tratta della legge di conversione del cosiddetto DL Agricoltura.
La legge entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, ovvero da ieri, domenica 14. In allegato è riportato il testo del DL Agricoltura con le modifiche apportate in corso di conversione. In Gazzetta è inoltre pubblicato il testo coordinato.
In particolare, ricordiamo che il comma 2 è stato modificato stabilendo che le limitazioni non si applicano “ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.
Il comma 2-bis stabilisce che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per il fotovoltaico a terra “non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni”. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto.
Il comma 2-ter modifica la legge n. 266 del 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ovvero la finanziaria del 2006, aggiungendo il comma 423-bis per cui “le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di 260.000 kWh annui determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari”.
Il comma 2-quater stabilisce che le disposizioni del 2-ter si applicano solo agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.
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