Assoggettabilità a VIA, gli impianti esistenti esclusi dal criterio di “cumulo con altri progetti”

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Gli impianti esistenti non sono da considerare ai fini del “cumulo” delle Linee Guida allegate al decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015. Lo ha stabilito il TAR Lecce, con sentenza n. 935 del 17 luglio, che ha accolto il ricorso promosso dallo studio legale Andrea Sticchi Damiani nell’interesse della VSE S.r.l., società del gruppo Viridis Energia.

Francesco Ferri, dello studio Sticchi Damiani, ha commentato a pv magazine Italia: “La questione giuridica affrontata in sentenza non attiene alla ‘fase di valutazione ambientale’ intesa come procedimento di screening VIA/VIA, ma si colloca a monte di tale procedimento. In particolare ha ad oggetto l’ambito di applicazione di uno dei criteri (ovvero il criterio del cumulo con altri progetti) che, ai sensi delle Linee Guida allegate al DM 2015, può comportare il dimezzamento delle soglie rilevanti ai fini dell’assoggettabilità dei progetti allo screening VIA”.

I fatti

Il TAR ha chiarito che ai fini dell’applicazione di tale criterio non rilevano gli impianti già esistenti ma solo gli altri progetti autorizzati e non ancora realizzati.

Il 12 giugno 2023 VSE ha presentato al Comune di Brindisi istanza per l’avvio della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9,6 MW.

A novembre dello stesso anno, in sede di conferenza dei servizi, con nota n. 38049 la Provincia di Brindisi ha rilevato che il progetto avanzato dalla società doveva “essere sottoposto a preventivo esperimento della verifica di assoggettabilità a VIA” posto che l’impianto “dista circa 800 metri da impianti fotovoltaici esistenti” e, pertanto, “le soglie dimensionali relative alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA devono essere ridotte del 50%”.

Con ricorso depositato il successivo 20 dicembre 2023, la VSE ha impugnato la nota della Provincia di Brindisi lamentandone l’illegittimità. Con la sentenza dello scorso 17 luglio, il TAR Lecce ha dato ragione alla società proponente.

Infatti, ai fini dell’applicabilità del criterio del “cumulo con altri progetti” di cui all’articolo 4 comma 1 delle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome” allegate al D.M. 30.03.2015, non rilevano gli impianti già esistenti al momento della presentazione del progetto, ma unicamente gli altri progetti interessanti l’area e non ancora materialmente realizzati.

La sentenza

In particolare, il TAR ha puntualizzato che il criterio del “cumulo con altri progetti” si applica con riguardo a “progetti” afferenti a “opere o interventi di nuova realizzazione”, escludendo quindi impianti già costruiti al momento di proposizione di un singolo progetto da realizzare.

La norma nei fatti dispone che “Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati”. Un adempimento dell’autorità procedente che, si legge nella sentenza, è da assolvere “come funzionale a consentire al privato di conoscere l’eventuale presenza di ulteriori progetti interessanti l’area, benché non ancora materialmente realizzati e, dunque, in astratto non conoscibili dal richiedente”.

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