Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) non ha un limite di efficacia temporale ma le Regioni hanno la possibilità di adottare “forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie”.
A chiarirlo è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nella risposta n. 136902 del 23 luglio 2024 all’interpello n. 24879 del 21 febbraio 2023 della Regione Siciliana.
Nello specifico l’assessorato all’Ambiente della Regione aveva chiesto un parere al MASE in merito al termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del decreto legislativo 152/2006 che non prevede un termine esplicito per lo stesso. In particolare, l’assessorato evidenziava la differenza con il provvedimento di VIA per il quale, al comma 5 dell’articolo 25 dello stesso decreto legislativo è disposta una durata minima di cinque anni.
Nella risposta, il MASE chiarisce preliminarmente che “il legislatore mostra chiaramente di ritenere distinti i due procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening) e quello di valutazione di impatto ambientale (VIA)”.
La diversità, scrive il MASE, viene rimarcata dalla presenza di norme distinte per le fattispecie poiché l’articolo 19 del decreto disciplina il “procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” mentre l’articolo 23 disciplina la “presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti”.
Pertanto, in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto all’intenzione del legislatore, rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale.
Successivamente il Ministero specifica che l’esclusione di un progetto dalla sottoposizione a VIA permane “a condizione che il progetto non sia oggetto di modifiche sostanziali e cioè che “abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull’ambiente o sulla salute umana”.
Infine, con specifico riferimento all’interpello della Regione, il MASE ricorda che “in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie”.
Il Codice dell’Ambiente infatti, all’articolo 7 bis comma 8, prevede uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA”. Dal che consegue – conclude il MASE – che gli Enti territoriali possono prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.
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