Oggi in Consiglio dei ministri si discute la nuova bozza del “Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. Lo schema di decreto legislativo prevede alcune modifiche rispetto alla precedente versione di cui avevamo scritto in queste pagine.
Il decreto, si legge nella relazione illustrativa, persegue l’obiettivo di semplificazione amministrativa attraverso:
- la riduzione del numero di regimi amministrativi, ora riconducibili solamente a tre (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica);
- una revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, in modo da rendere effettiva la snellezza intrinseca ai regimi dell’attività libera e della procedura abilitativa semplificata, sull’assunto che questi ultimi abbracciano progetti la cui realizzazione o il cui esercizio non comporta impatti ambientali significativi;
- l’integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della più richiamata direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE.
Sul piano del riordino normativo, invece, la scelta è stata quella di ricondurre all’interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili creando, per l’appunto, un “Testo unico”.
Le principali novità sono indicate dall’articolo 6 in poi che, come anticipato, sostituisce i diversi regimi amministrativi esistenti riconducendoli a tre: attività libera; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica
L’articolo 7 prevede di assoggettare al regime della “attività libera” le fattispecie di interventi individuate dall’Allegato A. Si prevede, infatti, che tali interventi, per impatto, potenza derivante o collocazione dell’impianto, siano, di regola, liberamente realizzabili. Il comma 2 prevede che il regime dell’attività libera non si applica agli interventi nel caso in cui ricadono su beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette o nei siti della rete “Natura 2000”.
Ai sensi del comma 5 l’autorizzazione paesaggistica non occorre nel caso in cui gli interventi, pur se insistenti su aree o immobili “vincolati” di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici
L’articolo 8 prevede l’applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) che risponde a una logica di semplificazione amministrativa e normativa.
La procedura prende avvio con la presentazione, mediante la piattaforma SUER, di un progetto corredato: delle dichiarazioni sostitutive in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi; delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie nonché del più recente “vincolo” introdotto dal DL Agricoltura; degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso; del cronoprograma di realizzazione degli interventi.
Solo per progetti che si assumono di particolare complessità, previsti dall’Allegato C, il decreto legislativo prevede, all’articolo 9, un procedimento autorizzatorio unico che integrala valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, fissando termini certi e congrui, tenuto conto della complessità del progetto in rapporto all’esigenza di un pronto e sollecito raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
Il nuovo procedimento unico, applicabile sia agli impianti on-shore sia agli impianti off-shore, consente, pertanto, di integrare i tempi della procedura amministrativa con quelli delle procedure di valutazione di impatto ambientale, evitando le odierne eccessive lungaggini e complicazioni.
Gli Allegati A,B,C individuano gli impianti sottoposti ai descritti tre diversi regimi amministrativi.
L’Allegato D reca l’elenco delle disposizioni abrogate o comunque superate dalla nuova disciplina unica dei regimi amministrativi applicabili agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La bozza di decreto è consultabile qui Bozza testo unico FER.
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