Il Consiglio dei ministri n. 91 ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo “Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, ovvero il Testo unico per le rinnovabili.
Stamattina il Consiglio dei ministri si è riunito dalle ore 11 approvando adottando alcuni provvedimenti tra cui l’approvazione della bozza del nuovo Testo unico FER.
Nella conferenza stampa a margine dell’evento il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a una giornalista in merito ai paletti introdotti al regime amministrativo in attività libera, ha detto: “Quando si costruisce un provvedimento bisogna anche mediare le varie posizioni riducendo in modo forte i termini per poter procedere e, in particolare, rendendo fino a una certa quota libera l’edilizia degli interventi. Ma è chiaro che vanno messe tutele e rispetto ad alcune valutazioni essenzialmente di ordine paesistico e culturale, quindi la valutazione d’intervento, anche ambientale, ha termini che sono abbastanza precisi. Pertanto, va a compensare quella che può essere considerata per alcuni un eccesso di liberalizzazione. È una mediazione e le mediazioni peccano sempre di qualche difetto in base alla faccia della medaglia che uno va a vedere”.
Il testo passa ora alle Camere che devono esprimere un parere sullo schemi di decreto. Entro 60 giorni le commissioni competenti per materia devono indicare le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge delega.
Il provvedimento reca la firma del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del ministro Gilberto Pichetto Fratin.
In una nota il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) chiarisce che il nuovo provvedimento dispone che l’attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).
La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.
L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 MW e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.
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