Sentenza del Consiglio di Stato: “l’impianto è da intendersi autorizzato per silenzio assenso”

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Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione Basilicata contro una sentenza a favore della società Rwe Renewables Italia s.r.l. in merito all’autorizzazione di un impianto eolico da 31,5 MW nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi (PZ).

Una sentenza che Claudio Vivani, name partner di Vivani & Associati, ha definito in un commento a pv magazine Italia “innovativa su alcuni aspetti particolarmente rilevanti del diritto delle energie rinnovabili”. Nello specifico, spiega Vivani, il Consiglio di Stato ha decretato che “l’autorizzazione paesaggistica è compresa nelle valutazioni ambientali (alla condizione che siano presenti elaborati adeguati a consentire le relative valutazioni) e anche nell’autorizzazione unica formata per silenzio-assenso. L’autorizzazione paesaggistica non deve dunque seguire un separato iter di rilascio, cui resti subordinata l’efficacia del titolo formatosi per silentium“.

Di seguito una ricostruzione dei fatti e il commento integrale dell’avvocato Vivani.

I fatti

Il 6 giugno 2019 Rwe Renewables inoltrava istanza di autorizzazione unica (AU) per l’impianto in questione. Nel corso del procedimento di VIA statale, il Ministero della cultura rendeva parere negativo ritenendo l’impianto incompatibile con il contesto paesaggistico circostante. Il Ministero della transizione ecologica esprimeva, invece, parere favorevole previa acquisizione del parere tecnico positivo reso dalla Commissione Via-Vas.

Dato il mancato concerto tra i pareri dei due Ministeri, si rimetteva il contrasto al Consiglio dei ministri (Cdm) la cui Presidenza, con delibera del 18 febbraio 2022, disponeva il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell’impianto.

L’8 giugno dello stesso anno, la delibera sulla VIA statale veniva comunicata alla Regione Basilicata, in quanto competente al rilascio dell’autorizzazione unica. Tuttavia, la nota veniva inviata a un ufficio diverso da quello competente a riceverla il quale ne veniva effettivamente a conoscenza soltanto il 20 luglio 2022 per comunicazione di Rwe Renewables.

Dal momento che il procedimento autorizzativo unico non aveva ulteriore seguito, l’11 agosto 2022 la società proponente presentava al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Basilicata il ricorso n. 415/2022 volto all’accertamento del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica. Una fattispecie che si sarebbe dovuta concretizzare decorsi 60 giorni dal rilascio di VIA da parte del Cdm.

L’8 settembre 2022, quindi tre mesi dopo la delibera del Consiglio dei ministri, la Regione Basilicata notificava alla società, con nota protocollata n. 27145/2022, l’indizione della conferenza di servizi decisoria per il rilascio dell’autorizzazione unica.

In contrasto alla suddetta nota, la società proponeva un altro ricorso – n. 581/2022 – al TAR della Basilicata. La ricorrente deduceva che le deliberazioni favorevoli del Consiglio dei Ministri in sede di VIA statale sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico che deve essere concluso dalla Regione entro il termine perentorio di 60 giorni, decorso il quale l’autorizzazione si intende rilasciata. La società concludeva rivendicando la formazione del silenzio assenso sulla istanza di rilascio dell’AU essendo decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione d’istanza.

Il TAR, con sentenza n. 426 del 28 giugno 2023, accoglieva il ricorso di Rwe Renewables in quanto “per i progetti di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA”. Inoltre, le predette deliberazioni del Consiglio dei ministri “confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’Amministrazione competente entro i successivi 60 giorni”. Pertanto, “se la decisione del Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata”.

Già in quella sede il TAR condannava la Regione Basilicata alla refusione delle spese per 3.000 euro.

La Regione presentava dunque appello sostenendo che “L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da intendersi autorizzato per silenzio assenso, è, invece, da intendersi privo di autorizzazione paesaggistica” per diverse ragioni. Tra queste il fatto che il parere della Commissione VIA VAS (del 23/07/2021) non terrebbe conto degli obiettivi di tutela perseguiti con il vincolo paesaggistico pubblicato il successivo 18 novembre.

Con sentenza n. 07299/2024 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione, condannando la Regione Basilicata al pagamento delle spese processuali in favore della società Rwe Renewables Italia s.r.l. per 6.000 euro oltre agli accessori di legge e spese generali.

Il commento integrale di Vivani

“La sentenza – afferma Vivani – si è pronunciata in modo innovativo su alcuni aspetti particolarmente rilevanti del diritto delle energie rinnovabili: ha confermato il meccanismo del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica previsto dall’art. 7, comma 2, del DL 50/2022, convertito in L.  91/2022, già oggetto di alcune pronunce dei TAR; ha ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica possa essere compresa nel giudizio di compatibilità ambientale e quindi nel suddetto silenzio-assenso e, di conseguenza, ha precisato l’inopponibilità del vincolo paesaggistico successivo alla formazione del silenzio-assenso medesimo”.  

“Quanto al rapporto fra VIA e autorizzazione paesaggistica – prosegue l’avvocato – attualmente l’art. 12, comma 3-bis, del D. Lgs. 387/2003, prevede che il Ministero della cultura partecipa al procedimento di Autorizzazione Unica per gli impianti FER in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei Beni Culturali”:

  • “qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali […] Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale […] ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti […]”.

“Rispetto a tale norma, così come alla normativa previgente che si applicava nel caso di specie, sono sorte questioni interpretative sul punto se le valutazioni ambientali comprendano anche l’autorizzazione paesaggistica; ulteriore questione era se ciò valesse anche in relazione all’autorizzazione unica formatasi tramite silenzio-assenso sulla base della VIA “sostitutiva” ex art. 7, commi 1 e 2, del citato DL 50/2022″ continua Vivani.

“La risposta del Consiglio di Stato – conclude – è positiva in entrambi i casi: l’autorizzazione paesaggistica è compresa nelle valutazioni ambientali (alla condizione che siano presenti elaborati adeguati a consentire le relative valutazioni) ed anche nella AU formata per silenzio-assenso, che costituisce titolo valido ed efficace sotto tutti profili per la realizzazione degli impianti FER in questione. L’autorizzazione paesaggistica non deve dunque seguire un separato iter di rilascio, cui resti subordinata l’efficacia del titolo formatosi per silentium“.

Per Vivani “L’importante chiarimento offerto dal Consiglio di Stato potrà risolvere numerose criticità interpretative nei procedimenti di localizzazione e di autorizzazione degli impianti FER. È infine rilevante, da un punto di vista generale e sistematico, che la pronuncia collochi la sua decisione nel quadro di un’articolata ricostruzione dei principi euro-unitari e interni in materia, evidenziando come essi comportino la semplificazione dei procedimenti di localizzazione delle fonti rinnovabili per favorirne l’installazione, posto che la lentezza e la complessità delle procedure autorizzative costituiscono un grave ostacolo alla rivoluzione che potrebbe e dovrebbe vedere protagoniste le energie rinnovabili”.

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