Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato venerdì un aggiornamento delle FAQ (Frequently Asked Questions) sulla richieste di chiarimento inviate dalle imprese sull’attuazione del piano Transizione 5.0. Le risposte del Ministero si aggiungono a quelle diffuse dal GSE la settimana scorsa.
Per quanto riguarda il fotovoltaico il MIMIT si è espresso in merito a quali impianti possono essere incentivati, alla determinazione del fabbisogno in caso di impianto preesistente, alla possibilità di incentivare un impianto di stoccaggio connesso a un impianto fotovolaico. Di seguito riassumiamo le risposte a queste FAQ contenute nel documento del MIMIT.
Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
Per gli impianti fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli e celle iscritti al registro di cui all’articolo 12 del DL n. 181/2023, ovvero quelli prodotti all’interno dell’Unione europea. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1, ossia:
- 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
- 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.
Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico?
Nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva dovrà essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico preesistente, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata.
Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al DM Transizione 5.0, per energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione).
Inoltre, la potenza massima installabile dovrà essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.
È agevolabile l’investimento in un impianto per lo stoccaggio dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?
No. Come definito all’art. 7 del DM “Transizione 5.0” e precisato a pagina 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
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