Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un interpello della provincia di Alessandria sull’applicazione del decreto legislativo n. 199/2021 relativamente alla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nello specifico la richiesta di chiarimento fa riferimento all’articolo 20, comma 8, lettera c quater), del decreto che identifica come idonee “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”.
In merito la provincia di Alessandria chiede quale sia la “corretta interpretazione” da adottare avanzando quattro possibili letture:
- 1) tutte le aree che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo” sono da considerarsi idonee;
- 2) le suddette aree sono da considerarsi idonee solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)
- 3) le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) sono comunque idonee anche se “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo”;
- 4) le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) sono da considerarsi idonee a patto che non siano “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo”.
Il MASE, con risposta protocollata n. 178686, ha chiarito che possono considerarsi idonee:
- le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), anche se ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e se ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 dello stesso decreto;
- le aree di cui alla lettera c ter), in assenza di vincoli culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42/2004 esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano;
- tutte le aree indicate nella lettera c) quater dell’articolo 20 comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021.
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