Il Consiglio dei ministri (Cdm) riunitosi giovedì ha approvato il DL Ambiente. Cinque le aree di intervento: semplificazione nei procedimenti di valutazione ambientale, norme per la tutela delle acque, misure per l’economia circolare, le bonifiche e il contrasto al dissesto idrogeologico.
Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, spiega a pv magazine Italia che il DL Ambiente non prevede un ruolo dell’agrivoltaico nel contrasto al dissesto ideologico, aggiungendo che i progetti più piccoli potrebbero soffrire, mentre quelli sopra i 50 MW potrebbero godere di una vera e propria semplificazione.
“Il criterio di priorità dimensionale rappresenta certamente uno strumento di semplificazione per gli impianti di potenza superiore ai 50 MW, che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, beneficiare di una corsia preferenziale e, conseguentemente, di tempi di valutazione più brevi. Diversamente, per gli impianti di dimensioni inferiori, il criterio dimensionale potrebbe rivelarsi un aggravio procedimentale non indifferente, che potrebbe tramutarsi in ulteriori ritardi nel rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale”, ha detto Palladino a pv magazine Italia.
Parlando delle altre previsioni normative contenute nel Decreto, Palladino dice che è certamente utile, in un’ottica di semplificazione, la puntuale regolazione della procedura di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica all’interno del procedimento di VIA.
“In questo modo si garantisce un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in relazione al progetto e viene chiarito, una volta per tutte, che la valutazione paesaggistica è parte integrante della valutazione ambientale e non può, pertanto, essere ripetuta in sede autorizzativa, come spesso, purtroppo, accade”, ha detto Palladino.
Lo studio NexAmm spiega che il governo dovrà definire i progetti di interesse strategico nazionale e che, in assenza di una disciplina transitoria, le nuove norme troveranno applicazione anche ai procedimenti ambientali in corso, creando ulteriori difficoltà. Ma procediamo con ordine.
Articolo 8: ordine di trattazione, principio di perentorietà dei termini del procedimento di VIA
La principale novità riguarda l’articolo 8 del Codice dell’Ambiente e, in particolare, la definizione di un nuovo ordine di trattazione dei progetti. Viene, innanzitutto, stabilito che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà individuare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti di interesse strategico nazionale meritevoli di essere trattati in via prioritaria dalle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC.
“Nelle more dell’emanazione di tale decreto, sono considerati sin da subito meritevoli di una trattazione preferenziale: (i) i progetti di impianti di idrogeno verde e gli eventuali impianti alimentati da fonti rinnovabili a questi connessi, (ii) talune specifiche categorie di impianti FER on-shore di nuova costruzione e (iii) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di parchi eolici o solari”, ha scritto lo studio, aggiungendo che l’ultima versione non è particolarmente favorevole ai progetti RES offshore.
La precedente versione dello schema di Decreto Legge indicava, infatti, tra le categorie meritevoli di trattazione prioritaria, anche i progetti di impianti FER offshore, che sono tuttavia stati stralciati in sede di approvazione e che non godranno, pertanto, di alcuna corsia preferenziale. Non mancano però, come detto, gli aspetti positivi per i grandi progetti.
“Con particolare riferimento agli impianti alimentati da fonte solare, saranno oggetto di valutazione prioritaria i progetti fotovoltaici e agrivoltaici onshore di potenza nominale pari ad almeno 50 MW, cui sarà riservata una quota molto consistente (fino a tre quinti) delle trattazioni di ciascuna seduta della Commissione tecnica di valutazione”.
D’altra parte, secondo l’analisi di NexAmm, se per un verso le modifiche introdotte all’articolo 8 del Codice dell’Ambiente dovrebbero, quantomeno in teoria, rendere più veloci le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici di grossa taglia, comporteranno allo stesso tempo un’ulteriore dilatazione delle tempistiche delle procedure relative ai progetti di minore potenza, “la cui durata media potrebbe estendersi ben oltre quella attuale”.
“Il criterio dimensionale determinerà, infatti, il differimento della trattazione dei progetti di potenza inferiore ai 50 MW, che verranno scavalcati dalle iniziative di maggiori dimensioni, quand’anche presentate in epoca successiva. In assenza di una disciplina transitoria, che non è presente all’interno dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, il criterio dimensionale troverà applicazione anche alle procedure di VIA attualmente in corso, sicché le istruttorie relative ai progetti foto e agrivoltaici di potenza inferiore ai 50 MW potrebbero essere postergate per fare spazio sia ai progetti di maggiori dimensioni già pendenti sia a quelli che verranno presentati d’ora in avanti”.
NexAmm spiega poi che la formulazione dell’ultimo comma del nuovo articolo 8, comma 1-ter, del Codice dell’Ambiente parrebbe introdurre una una deroga al principio di perentorietà dei termini del procedimento di VIA.
“Il rischio è tanto più elevato se si pensa che, nel recente passato, alcuni TAR hanno già tentato di sostenere la sostanziale abrogazione dell’obbligo di provvedere sulle istanze per il rilascio del provvedimento di VIA relative a progetti di impianti foto e agrivoltaici di dimensioni inferiori ai 20 MW”, spiega lo studio, analizzando poi i rischi, anche per il governo.
Lo studio non condivide il contenuto di queste pronunce, in quanto ritiene che la trattazione prioritaria dei progetti di maggiori dimensioni non giustifichi in nessun caso il superamento dei termini massimi di durata del procedimento di VIA.
“Anche a seguito dell’entrata in vigore del DL Ambiente, il MASE continuerà ad avere l’obbligo di concludere tutte le procedure di valutazione ambientale, a prescindere dalla potenza dell’impianto, entro i precisi termini stabiliti dall’articolo 25 del D. Lgs. n. 152/2006. L’illegittimità di qualsiasi deroga al principio generale di perentorietà e tassatività del termine per concludere il procedimento di VIA è stato, del resto, ribadito poche settimane fa dal Giudice Amministrativo – e, in particolare, dal TAR Marche – all’esito di un giudizio promosso dal nostro studio contro l’inerzia del MASE, che aveva protratto la valutazione ambientale di un progetto di medie dimensioni ben oltre i termini di legge”, ha detto Palladino.
L’avvocato aggiunge che “l’eventuale interpretatio abrogans della perentorietà dei termini per la chiusura del procedimento di VIA si porrebbe anche in contrasto con le norme che dispongono la restituzione della metà dei contributi istruttori versati dal proponente in caso di violazione dei termini procedimentali. È evidente che, in assenza di termini perentori, nessuna violazione potrebbe configurarsi e, di conseguenza, nessuna sanzione economica per il ritardo nella valutazione dell’istanza sarebbe comminabile nei confronti dell’Amministrazione rimasta silente”.
Norme transitorie, applicabilità e possibilità per gli operatori
Lo studio NexAmm spiega che le norme troveranno applicazione anche ai procedimenti in corso.
“In assenza di una disciplina transitoria, per la verità, poco compatibile con le esigenze di urgenza sottese all’emanazione di un Decreto Legge, le nuove norme troveranno applicazione anche ai procedimenti ambientali in corso. Tra questi si annoverano anche i procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici su area agricola le cui istanze sono state presentate prima dell’entrata in vigore del D.L. Agricoltura, e che dunque erano stati esclusi dal divieto ivi contemplato”, ha detto lo studio in una nota per i clienti.
Il criterio di priorità dimensionale, spiega lo studio, comporterà la postergazione della trattazione dei progetti fotovoltaici su area agricola di dimensioni inferiori ai 50 MW, con la conseguenza che, pur essendo stati fatti salvi dall’applicazione del divieto introdotto dal DL Agricoltura, questi progetti potrebbero impiegare ancora molti mesi, se non anni, prima di essere analizzati, senza neppure la certezza di ottenere un provvedimento di VIA favorevole.
“In altri termini, il DL Ambiente introduce, pur senza una specifica volontà in tal senso, un ulteriore ostacolo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici su area agricola, e ciò si potrebbe tradurre in un’ulteriore fonte di pregiudizio per gli operatori”.
Palladino spiega che l’unica possibilità per superare questa impasse è la contestazione del ritardo nell’adozione del provvedimento finale mediante un ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 del Codice del Processo Amministrativo, da proporre innanzi al TAR competente per territorio, chiedendo eventualmente anche il risarcimento dei danni connessi alla mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.
“L’accoglimento del ricorso – che ritengo molto probabile, a patto di essere in presenza di un effettivo ritardo nella chiusura del procedimento – obbligherà il Ministero ad adottare il provvedimento finale entro il termine stabilito dal Giudice (solitamente 60 giorni), a prescindere dall’applicazione di qualunque criterio di priorità dimensionale”, ha scritto lo studio in una nota.
Ulteriori novità: Autorizzazione Paesaggistica, screening VIA
Le ulteriori novità introdotte dal DL Agricoltura riguardano anche l’introduzione di un termine di validità del provvedimento di non assoggettabilità a VIA (c.d. screening VIA), che avrà efficacia temporale definita dal provvedimento stesso e comunque non inferiore a cinque anni.
“Decorsa l’efficacia temporale stabilita dal provvedimento, il procedimento di screening dovrà essere reiterato, ma il proponente potrà ottenere una proroga da parte dell’autorità competente, similmente a quanto accade con i provvedimenti di VIA”, ha detto lo studio.
Come detto, prevista poi l’introduzione di un vero e proprio sub-procedimento autonomo all’interno della procedura di VIA per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
Novità anche per quanto riguarda l’efficacia del provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri in caso di dissenso tra il MASE e il Ministero della Cultura sul rilascio del provvedimento di VIA.
“Il nuovo DL Ambiente precisa che tale provvedimento sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole e comprende anche l’Autorizzazione Paesaggistica, ove necessaria”.
Palladino spiega che è previsto l’obbligo, a carico del proponente, in caso di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di allegare all’istanza di VIA “anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi”.
“Tra queste novità assume particolare interesse quella riguardante la durata massima di efficacia del provvedimento di screening VIA. Non escludo, infatti, che le Amministrazioni possano ritenere applicabile la nuova norma anche ai provvedimenti già rilasciati, con conseguente necessità, per gli operatori titolari di progetti ancora non realizzati che abbiano ottenuto lo screening da oltre 5 anni, di reiterare la procedura di esclusione da VIA”.
Una novità interessante è anche l’introduzione dell’inedito obbligo, in capo al proponente, di dover dimostrare la legittima disponibilità delle aree di localizzazione del progetto.
“In contrasto con quanto attualmente previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 – ma in linea con il contenuto delle bozze del Testo Unico FER attualmente in circolazione – si chiede a tutti i titolari di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (e non solo, come in precedenza, ai titolari di progetti fotovoltaici o a biomasse) di possedere un titolo di disponibilità dei terreni sui quali verrà realizzato l’impianto, escludendo il ricorso all’esproprio per tali aree”, conclude lo studio.
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