Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato martedì scorso, con l’astensione dell’opposizione, il progetto di legge regionale n. 275 di iniziativa della giunta intitolato “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”.
La proposta legislativa, scrive il Consiglio in una nota, interviene anche in materia energetica “per mantenere in capo alla Regione, anche dopo l’approvazione del nuovo Piano energetico, la competenza all’autorizzazione, all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Inoltre, su proposta del consigliere Roberto Bet (Lega-LV), è stato approvato un emendamento che rende più stringenti i criteri relativi al requisito della continuità dell’attività agricola o pastorale su aree interessate da impianti fotovoltaici con moduli a terra.
L’articolo 12 modifica l’articolo 42 della legge regionale n. 11/2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. Lo scopo, si legge nella relazione del disegno di legge, è di “mantenere in capo alla Regione, anche dopo l’approvazione del nuovo Piano energetico, la competenza all’autorizzazione, all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inferiori a 300 MW”.
Il mantenimento delle funzioni in capo alla Regione si renderebbe necessario in quanto “trattandosi di procedure particolarmente complesse e di grande impatto territoriale con rilevanti ricadute anche a livello organizzativo e gestionale, vi è la necessità di assicurare una efficace azione amministrativa che richiede una elevata specializzazione ed una visione d’insieme”.
Il nuovo comma 2.2 dell’articolo 42 intende dunque ribadire che fino all’aggiornamento del Piano Energetico Regionale i direttori competenti per area continuano ad esercitare le funzioni sugli impianti sotto i 300 MW.
L’articolo 13 modifica l’articolo 44 della citata legge regionale n. 11/2001 escludendo gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da quelli per cui il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell’impianto può costituire anche autorizzazione alla produzione di energia.
L’articolo 14 del testo licenziato dalla III Commissione ambiente modifica l’articolo 4 della legge regionale n. 17/2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.
La modifica rafforza il requisito della continuità dell’attività agricola sulle aree interessate da impianti agrivoltaici prevedendo, con il comma 5, la condizione per il soggetto che attua il piano colturale di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile con l’iscrizione al sistema camerale per verificarne l’esercizio professionale dell’attività. Inoltre, come ulteriore garanzia, è prevista la titolarità del fascicolo aziendale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 40/2003. Il fascicolo aziendale “dovrà essere mantenuto in costante aggiornamento per fornire opportuna possibilità di controllo da parte degli enti preposti”.
La modifica, si legge nella relazione, “si rende necessaria perché alcune criticità in ordine alla continuità dell’attività agricola possono verificarsi con riferimento a progetti di impianti di elevata potenza che richiedono risorse finanziarie importanti e che vedono l’intervento di imprenditori energetici, non agricoli, anche nella forma dell’associazione temporanea di impresa (ATI)”.
Spetterà alla giunta regionale emettere le linee guida che permetteranno di determinare i parametri per definire la continuità agricola e per effettuare la relativa attività di monitoraggio.
L’assessore regionale al Territorio, Cristiano Corazzari, ha commentato: “Grazie all’integrazione normativa approvata oggi dal Consiglio Regionale sarà più facile assicurare che coloro che scelgono di installare un impianto agri-voltaico continuino effettivamente nelle loro attività agricole o pastorale. La legge regionale, come integrata dalla legge ordinamentale approvata oggi, rafforza il vincolo di produzione agricola al fine di garantire una più forte, sicura, continuativa connessione tra impianto agri-voltaico e la continuità dell’attività agricola e pastorale per evitare aggiri dei divieti di impianto. Questa interpretazione della legge rafforza e garantisce il vincolo di coltivazione dei terreni sottostanti gli impianti agri-voltaici andando così ad evitare che venga sottratto suolo coltivabile agricolo e garantendo la qualifica di imprenditore agricolo dei soggetti proponenti”.
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