Transizione 5.0, i chiarimenti del Ministero su soddisfazione requisiti fotovoltaici e solare termico

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato sabato un aggiornamento delle FAQ (Frequently Asked Questions) sulla richieste di chiarimento inviate dalle imprese sull’attuazione del piano Transizione 5.0. Le risposte del Ministero si aggiungono a quelle diffuse dal GSE a inizio ottobre e ampliano la precedente versione rilasciata dal Mimit.

Per quanto riguarda il fotovoltaico il Mimit si è espresso positivamente in merito alla possibilità di incentivi impianti solari termici e sulle modalità di soddisfazione dei requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici. Di seguito riassumiamo le relative risposte contenute nel documento ministeriale.

Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici?

La produzione di calore tramite un impianto solare termico – scrive il Mimit – può essere considerata assimilabile nell’ambito della “elettrificazione degli usi termici” o, più in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici. Anche se tecnicamente non si tratta di “elettrificazione” in senso stretto (poiché l’energia termica proviene direttamente dal sole e non dall’elettricità), rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore. Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo. Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.

Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del DL n. 181/2023, così come modificato dall’articolo 1, comma 6 del DL 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione?

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione da parte di Enea del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 comma 1 del DL n. 181/2023, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:

  • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
  • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;
  • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:
    • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE;
    • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Permane l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle. Le imprese  certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.

L’attestazione dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO. Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti.

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