Nel caso di Paur non serve attivare l’AUA, il chiarimento del Mase

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha risposto all’interpello n. 88178 del 30 maggio 2023 della provincia di Taranto sulla corretta procedura da applicare nel caso in cui nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), ex articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006, confluisca l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) disciplinata dal D.P.R. 59/2013.

Nello specifico la provincia di Taranto ha chiesto al Mase se sia corretto rilasciare l’AUA direttamente con il Paur (di competenza della Regione o della Provincia come da legge regione n. 26/2022) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’AUA senza alcun passaggio dagli Sportelli unici per le attività produttive (Suap).

Il Mase, con risposta n. 200792 del 4 novembre, ha chiarito che essendo il Paur un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto” – come definito dal D.P.R. 59/2013 – non è necessario il passaggio attraverso il Suap per l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali.

Pertanto, nei casi di rilascio di Paur, le autorizzazioni ambientali sono acquisite nell’ambito del procedimento autorizzatori senza necessità di attivare l’AUA e il Suap.

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