DM Aree idonee, implicazioni e ragioni dell’ordinanza del Consiglio di Stato

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Ieri, con una serie di ordinanze analoghe, il Consiglio di Stato si è pronunciato in via cautelare sulla legittimità del decreto ministeriale 21 giugno 2024, ovvero il DM Aree idonee. Il Collegio ha accolto parzialmente le richieste di RWE Italia, Erg Wind Solar e altre società sospendendo il decreto limitatamente alla sola norma dell’articolo 7, comma 2, lettera c) che dà alle Regioni la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8” del decreto 199/2021.

Claudio Vivani, partner di Renna & Vivani, studio che ha assistito RWE Italia, ha spiegato a pv magazine Italia le motivazioni e le implicazioni dell’ordinanza adottata dal Consiglio di Stato.

“Il decreto – spiega l’avvocato – era stato impugnato da RWE Italia e da altri operatori del settore delle energie rinnovabili, contestando il fatto che esso conferisse alle Regioni un potere eccessivamente ampio di dichiarare inidoneo il proprio territorio all’insediamento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile”.

Le ragioni delle società, aggiunge Vivani, erano sostenute da quattro fattori: “il DM prevede l’individuazione tramite legge regionale, strumento che attenua più che significativamente la tutela giurisdizionale dei soggetti privati; non prevede criteri limitativi o conformativi di tale potere; attribuisce la possibilità di dichiarare idonea qualsiasi area compresa in una fascia ampia fino a sette chilometri da qualunque bene culturale o paesaggistico sottoposto a tutela dal Codice dei Beni Culturali; permette alle Regioni di non confermare le aree già dichiarate come idonee dall’art. 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021”.

In particolare “le ultime due previsioni, se applicate in via generale e sistematica, consentono di dichiarare gran parte dei territori regionali inidonea all’insediamento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Ad esempio, il disegno di legge della Regione Sardegna n. 45/2024, in discussione in questi giorni presso il consiglio regionale sardo, ha applicato le norme ministeriali in modo da rendere inidonea alle FER la massima parte del territorio regionale, come dimostrato da apposite simulazioni”.

Il Consiglio di Stato pronunciandosi in sede cautelare ha focalizzato la propria decisione sul quarto dei fattori, ovvero che il DM 21 giugno 2024 permetta alle Regioni di non confermare le aree già dichiarate come idonee per le FER dall’articolo 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021. Ha quindi disposto che la disciplina di tali aree rimarrà invariata almeno fino all’udienza di merito del TAR Lazio fissata per il 5 febbraio 2025.

“La pronuncia – spiega Vivani – ha grande importanza, in quanto il novero delle aree di cui all’art. 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021 è sufficientemente ampio da non pregiudicare lo sviluppo delle rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di crescita delle stesse previsti dall’ordinamento europeo e confermati dallo stesso DM 21 giugno 2024. In particolare, ai sensi dell’art, 20, comma 8, lettera c-quater, sono idonee per legge tutte le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali né ricadono nella fascia di rispetto di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici dai beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice medesimo oppure dalla categoria di beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del suddetto Codice”.

“Per tale ragione – conclude il legale – tutte le aree eccedenti tali fasce di rispetto sono da considerarsi idonee per legge statale e non possono essere dichiarate inidonee dalle leggi regionali che sono in corso di approvazione, dovendo essere emanate entro il mese di gennaio 2025, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del suddetto D. Lgs. 199/2021”.

Per Vivani “in tal modo il Consiglio di Stato ha salvaguardato la transizione energetica italiana, garantendo un approccio equilibrato, che fa perno sul nucleo di idoneità per le rinnovabili già previsto dal legislatore statale e scongiura applicazioni estreme del potere regionale di individuare le aree cosiddette inidonee”.

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