Aree idonee Toscana, i criteri del ddl di giunta per il fotovoltaico

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La giunta regionale della Toscana ha pubblicato oggi la proposta di legge n. 291 intitolata “Promozione della transizione energetica e disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico”.

Lo scorso mese il Consiglio regionale della Toscana ha avviato il processo di consultazione per stabilire le norme per l’individuazione delle aree idonee e non idonee per gli impianti FER. Oggi la giunta ha pubblicato il disegno di legge che si articola in sei capi e 14 articoli. In particolare, il secondo capo comprende gli articoli da 3 a 6 che definiscono le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici.

Il primo capo contiene all’articolo 2 le definizioni utili alla lettura della norma. Nel dettaglio, distingue diverse tipologie di aree e superfici:

  • “superfici e aree idonee”: aree in cui è previsto un procedimento accelerato e agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
  • “superfici e aree non idonee”: aree le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
  • “superfici e aree ordinarie”: aree diverse dalle precedenti due in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo 28/2011;
  • “aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”: aree ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/2021;
  • “superfici e aree idonee assolute”: aree che non possono essere compresse o ridefinite con il disegno di legge della giunta;
  • “superficie disponibile all’installazione di impianti fotovoltaici”: aree che i Comuni possono rideterminare da aree idonee ad aree ordinarie, oppure da aree ordinarie ad aree idonee.

Il secondo capo è intitolato “Individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici”.

L’articolo 3 stabilisce che sono aree idonee assolute all’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici:

  • alcune coperture di edifici;
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, inclusi i parcheggi;
  • siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l’integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • aree all’interno di porti e interporti;
  • siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno di sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
  • parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli a esclusione di quelli ricadenti nelle aree non idonee.

Inoltre, sono sempre idonee assolute all’installazione di impianti fotovoltaici:

  • aree finalizzate alla realizzazione di impianti, di potenza inferiore a 1 MW, al servizio di una comunità energetiche rinnovabili (CER);
  • aree finalizzate alla realizzazione di impianti agrivoltaici proposti dagli imprenditori agricoli professionali, in forma singola e associata, e complementari al loro reddito agricolo;
  • aree e superfici volte ad ospitare impianti per auto-consumo con potenza inferiore a 50 kW.

L’articolo 4 stabilisce che sono aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici:

  • aree all’interno del territorio urbanizzato purché non ricadenti nel perimetro dei beni tutelati o nelle zone omogenee “A” individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
  • aree contigue, per una fascia di 500 metri, agli impianti industriali e stabilimenti;
  • aree a destinazione industriale, artigianale, direzionale e di servizio, commerciale all’ingrosso e depositi inclusa una fascia di rispetto di 300 metri;
  • aree adiacenti alla rete autostradale e stradale regionale a doppia carreggiata e alla rete ferroviaria entro una distanza non superiore a 150 metri, ad eccezione di quelle ricomprese nel perimetro dei beni tutelati;
  • discariche, lotti di discarica chiusi oppure ripristinati o aree da bonificare, incluse quelle rientranti nei siti di interesse nazionale (SIN) e siti di interesse regionale (SIR) a condizione che gli stessi impianti non ostacolino le attività di bonifica e messa in sicurezza;
  • cave dismesse non suscettibili di ulteriore sfruttamento e non ripristinate, oppure non rinaturalizzate;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione dei servizi pubblici locali toscani, comprese le aree destinate a infrastrutture per il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti, la distribuzione di gas e teleriscaldamento nonché l’edilizia residenziale pubblica.

È fatta salva la possibilità dei comuni di individuare ulteriori aree idonee per impianti fotovoltaici e agrivoltaici nonché rideterminare le aree idonee dell’articolo 4 secondo quanto stabilito dall’articolo 9 più avanti riportato.

L’articolo 5 stabilisce che sono aree non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici:

  • superfici e aree che ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, inclusa la fascia di rispetto individuata dagli strumenti urbanistici comunali oppure, in mancanza, la fascia di rispetto di 300 metri;
  • siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco;
  • aree naturali protette, i siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZSC/ZPS e ZPS e le zone umide;
  • aree vincolate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004.

Le lettere b), c), d) non si applicano agli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica o agrivoltaica di potenza inferiore a 20 kW ai fini dell’auto-consumo.

L’articolo 6 regolamenta i casi di conflittualità tra aree:

  • un’area ricadente contemporaneamente nelle aree idonee assolute di cui all’articolo 3 e nelle aree non idonee di cui all’articolo 5 è da ritenersi idonea.
  • un’area ricadente contemporaneamente nelle aree idonee di cui all’articolo 4 e nelle aree non idonee di cui all’articolo 5 è da ritenersi non idonea.

L’articolo 8 “Principio di compartecipazione comunale e provinciale” stabilisce che la distribuzione territoriale è determinata dal rapporto dato tra la superficie comunale disponibile all’installazione di impianti fotovoltaici e i seguenti fattori di correzione:

  • la percentuale delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale Terna a livello comunale;
  • la percentuale delle richieste di autorizzazione unica energetica a livello comunale;
  • la percentuale delle superfici a disposizione in termini di coperture e tetti di tipo industriale e commerciale a livello comunale;
  • la percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili ed il consumo a livello provinciale e metropolitano.

L’articolo 9 “Procedimento di compartecipazione dei comuni” determina che ciascun Comune valuta la ricaduta sui propri territori delle aree idonee di cui all’articolo 4 “Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici” e apporta i correttivi necessari a conciliare le ricadute con le caratteristiche paesaggistiche e naturali, la conformazione del proprio territorio e le relative caratteristiche ambientali.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i Comuni trasmettono alla provincia territorialmente competente l’atto di rideterminazione delle aree idonee adeguatamente motivato. Nei successivi 30 giorni, sulla base degli atti comunali di rideterminazione, le province o la Città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di ricognizione per l’intero ambito provinciale o metropolitano delle aree idonee indicate dai Comuni.

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