pv magazine Italia ha parlato con Marcello Astolfi dello studio legale Project-Lex per capire il funzionamento dell’Energy Release
Sia l’anticipazione che la restituzione dell’energia elettrica saranno disciplinati attraverso contratti per differenza a due vie (CfD), stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione (65 €/MWh) definito dal GSE, tenendo conto del costo efficiente medio di produzione rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature e competitive. Lo spiegate in un recente rapporto. Potete spiegare meglio la formazione del prezzo di cessione?
L’anticipazione e la restituzione sono disciplinati da due diversi contratti che hanno l’obiettivo di realizzare un risultato unitario, come prefigurato dal D.L. 181/2023 e dal decreto attuativo.
Riguardo entrambi i contratti, per la formazione del prezzo di cessione dell’energia preso a riferimento (65 €/MWh), il GSE, ha tenuto conto dei seguenti parametri:
- costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile, ossia dei costi livellati dell’energia determinati rispetto alle tecnologie attualmente più efficienti (eolico e fotovoltaico);
- valori di prezzo (€/MWh) utilizzati in altri meccanismi di incentivazione come ad esempio il DM FER X.
La logica pare del tutto condivisibile ed il prezzo determinato, tra l’altro, fornisce una importante indicazione sulla stima del valore del mercato dell’energia per i prossimi anni.
E la definizione del prezzo nel contratto di restituzione? Potreste spiegarne i dettagli?
Il contratto di restituzione è un contratto che – alla stregua di quello di anticipazione – si basa su un meccanismo per differenza, a due vie, sottoscritto dal GSE con il cliente finali energivoro (anche in forma aggregata), ovvero con soggetti terzi (esempio produttori) che agiscano per conto dell’energivoro.
Tale meccanismo darà la possibilità ai clienti energivori (e/o ai predetti soggetti terzi) di restituire nei 20 anni di durata del contratto la medesima quantità di energia che hanno ricevuto anticipatamente; ciò sarà possibile attraverso le seguenti opzioni:
1. l’energia prodotta rimane nella disponibilità del soggetto obbligato e, in caso di sua inadempienza alla restituzione, il GSE gli potrà subentrare per la quota parte immessa in rete sul mercato elettrico gestito dal GME, per la potenza complessiva e fino alla restituzione dell’energia oggetto di anticipazione;
2. viene prevista un ulteriore opzione facoltativa che prevede la creazione di un UP (unità di produzione) dedicata, su una quota parte dell’impianto da realizzarsi, con immissione destinata al ritiro con il GSE.
3. nel caso in cui l’energivoro autoconsumi tutta o una quota parte di energia oggetto di restituzione, il cliente sarà tenuto a corrispondere al GSE un importo economico pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il prezzo di restituzione.
Gli importi da restituire sono determinati mensilmente in riferimento ad un programma di restituzione definito dal GSE secondo le seguenti logiche:
• misurazione dell’energia elettrica immessa in rete nel periodo rilevante delle transazioni del mercato del giorno prima (MGP) e, nei casi di autoconsumo, anche dell’energia elettrica prodotta;
• applicazione del meccanismo a due vie;
• eventuale sospensione del differenziale nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi;
• eventuale proroga della data di scadenza del contratto di restituzione per un periodo temporale congruo a garantire la restituzione dell’energia anticipata a fronte di mancate/riduzione di produzioni di energia riconducibili a fermo impianto imputabili a cause di forza maggiore verificate dal GSE, ovvero nei casi di tagli della produzione in esito ad ordini impartiti dai gestori di rete al di fuori del mercato o in esito ad ordini del dispacciamento disposti da Terna sul mercato di bilanciamento.
Per semplificare, nel contratto di restituzione l’energivoro è tenuto a restituire il quantitativo di energia ricevuta dal GSE tramite i nuovi impianti realizzati, e/o mediante il pagamento del corrispettivo ricevuto nel triennio di anticipazione (quale differenziale tra il prezzo di cessione e il prezzo di vendita dell’energia moltiplicato per il quantitativo di energia aggiudicata), attraverso un piano di rateazione di 20 anni.
La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata fino al 13 gennaio 2025, previo versamento di una cauzione d’importo pari a 10.000,00 €. Può la cauzione di 10.000 euro rappresentare un freno per questo meccanismo? Quale funzione ha?
Non si ritiene che – data l’entità – la cauzione di € 10.000,00 possa considerarsi un freno all’utilizzo dello strumento, in quanto rappresenta esclusivamente una forma di garanzia circa la serietà dell’adesione manifestata dal soggetto energivoro, il quale, si rammenta, avrà diritto alla restituzione dell’importo della cauzione già entro 15 giorni dalla firma del contratto di anticipazione oppure immediatamente a fronte dell’esclusione della procedura di assegnazione.
L’entrata in esercizio dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 40 mesi dalla data di stipula del contratto di anticipazione di energia tra il GSE ed il cliente finale energivoro. Al netto delle proroghe il termine massimo da rispettare non potrà superare il 31 dicembre 2030. Vuol dire che oltre tale termine il GSE non assumerà più alcun ruolo oltre a verificare il rispetto della restituzione attesa?
In realtà, il GSE, al termine del periodo regolato dal contratto di anticipazione, svolgerà un ruolo determinate anche nella fase successiva, regolata dal contratto di restituzione durante la quale avrà diritto alla restituzione della quota di energia anticipata in maniera “rateizzata” in 20 anni, ma con modalità “dinamica”, ovvero, tenendo conto ed applicando lo stesso meccanismo differenziale già applicato per il periodo di anticipazione (3 anni), anche nel periodo di restituzione.
Potrebbe l’Energy Release, e nel caso a quali condizioni, rappresentare un peso per le casse pubbliche?
No, in quanto il GSE avrà diritto all’integrale restituzione del corrispettivo economico erogato in favore dell’energivoro nel triennio di anticipazione (importo calcolato quale differenziale tra il prezzo di cessione e il prezzo di mercato dell’energia moltiplicato per il quantitativo di energia aggiudicata), attraverso un piano di restituzione in 20 anni da parte dell’energivoro.
Sostanzialmente si verifica una sorta di prestito energetico a prezzo fisso in favore dell’energivoro con l’impegno di quest’ultimo di creare nuova capacità produttiva da FER pari al doppio di quella richiesta in anticipazione (e oggetto di restituzione), senza che questo comporti l’assunzione di un rischio da parte del GSE perché in buona sostanza, l’intero valore economico corrisposto in forza del contratto di anticipazione, verrà recuperato tramite il contratto di restituzione. Tale contratto assicurerà che le fluttuazioni del prezzo dell’energia nel corso del periodo di restituzione, vengano compensate da quantità variabili dell’energia restituita, lasciando sostanzialmente invariata la restituzione della somma ricevuta in anticipo; un vero e proprio “prestito energetico”.
Il volume di energia elettrica nella disponibilità del GSE è fissata a 23 TWh/anno per ogni anno di validità del contratto di anticipazione. Da dove proviene questa elettricità? Da impianti rinnovabili di proprietà del GSE o di proprietà di altri soggetti?
L’energia rinnovabile nella disponibilità del GSE per il triennio deriva da tutti quegli impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe omnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell’energia o dello scambio sul Posto.
L’energia complessiva, pari a 23 TWh annui, è stata stimata dal GSE considerando lo storico di produzione in sua disponibilità, dato dai dati relativi alla tariffa onnicomprensiva, dai meccanismi di ritiro dedicato o dello scambio sul posto.
Appare che la stima di tale volume sia coerente anche con fenomeni dei quali occorre tener conto nell’orizzonte dei tre anni in cui il contratto di anticipazione troverà applicazione, siano essi esogeni (fattori climatici) siano essi conseguenza di politiche energetiche (vedi, ad esempio, il “Fit for 55”, che produrrà effetti già al 2030) siano essi infine frutto di precise scelte normative (ad esempio il superamento dello scambio sul posto e la revisione del meccanismo del ritiro dedicato e l’avvio di nuovi meccanismi di incentivazione).
In generale, per come vedete voi la misura, quali sono i soggetti maggiormente interessati? I soggetti industriali che hanno in mente di procedere con un repowering/revamping dell’impianto? E poi?
Sicuramente saranno interessati i soggetti energivori già titolari di impianti FER che, con la misura in oggetto, potranno effettuare un revamping/repowering della loro capacità produttiva (tenuto conto che per “nuova capacità produttiva”, ai sensi del decreto, si intende anche l’energia incrementata a seguito di revamping o repowering egli impianti esistenti), ma la platea dei soggetti interessati si estende sicuramente anche alle imprese che ad oggi non hanno la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e che grazie alla misura in oggetto e alla conseguente stabilità dei costi energetici avranno un concreto aiuto e uno stimolo alla realizzazione di impianti FER finalizzati in particolar modo all’autoconsumo energetico.
In conclusione, come valutate questa misura?
La misura appare una valida opportunità che consente ai consumatori energivori di ricevere una “prestito energetico” ad un prezzo dell’energia stabilizzato per tre anni, da restituire successivamente nel tempo, senza ulteriori aggravi se non quelli di dover realizzare impianti per la produzione incrementale di energia da fonti FER (pari al doppio nominale di quella ricevuta), il che è evidentemente una buona pratica sia per l’impresa che per l’ambiente.
La misura sta raccogliendo un evidente interesse tra gli operatori del mercato, va tuttavia considerato che sarebbe quanto mai opportuno che una valutazione economico finanziaria consideri anche i fattori ESG, quali opportunità e rischi non sempre considerati nell’analisi finanziaria tradizionale. Ricordiamo infatti che a partire dal Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia, tramite regolamenti delegati, sono stati definiti i criteri per individuare le attività ecosostenibili e il rispetto del principio DNSH.
Di fatto la finanza sostenibile è ormai un obbligo di legge per i Paesi UE, in linea con il Green Deal Europeo per la neutralità climatica entro il 2050 e di ciò devono tener conto tutti gli stakeholders che si muovono sul mercato.
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