Fotovoltaico e ricorsi al TAR: sentenza limita il potere dei Comuni

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Biwo Rinnovabile ha presentato in data 22 dicembre 2023 un’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) al Comune di Casnate
con Bernate, in provincia di Como, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4,3 MW su terreni a destinazione agricola.

In risposta, il Comune lombardo l’ha bocciata, con una pec del 27.12.2023, prot n. 12860, comunicando alla società che il progetto risultava “non conforme al Regolamento edilizio vigente adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 14/12/2023”.

Nello specifico si riferisce all’allegato E del Regolamento Edilizio che individua le aree non idonee all’installazione del fotovoltaico. Il ricorso di Biwo Rinnovabile si è basato sul fatto che “il Regolamento Edilizio dovrebbe essere dichiarato nullo perché il Comune non ha la competenza per definire le aree idonee al fotovoltaico, scelta che spetterebbe alle Regioni e alle Province”.

La sentenza 3464 del 2024 del T.A.R. Lombardia di Milano, pubblicata di recente dall’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare mette in luce la decisione finale: i Comuni non possono individuare le aree “non idonee” a ospitare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di una decisione che di fatto limita il potere discrezionale degli Enti locali.

Nella sentenza si legge: “A differenza di quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale, non esisterebbero, secondo la legislazione vigente,
aree nelle quali è in assoluto vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici, ma piuttosto “aree tutelate”, rispetto alle quali l’autorità procedente dovrebbe effettuare una valutazione in concreto al fine di trovare, laddove possibile, una forma di contemperamento dei diversi interessi coinvolti. Tale valutazione non solo non sarebbe minimamente contemplata dal Regolamento Edilizio, ma neppure sarebbe stata svolta in concreto dall’amministrazione comunale con riferimento alla domanda di P.A.S. presentata dalla ricorrente”.

In pratica, il Comune non ha alcun potere di porre limiti alle installazioni del fotovoltaico se l’area è stata dichiarata idonea ai sensi del D.lgs. 199/2021, il Decreto Rinnovabili, ma può solo disciplinare i profili edilizi inerenti all’installazione di tali impianti nelle aree idonee, imponendo l’adozione di misure di mitigazione per ridurre l’impatto dell’impianto sul territorio.

 

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