Horus Green Energy Investment: Testo Unico FER passo in avanti

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pv magazine Italia ha chiesto a Piero Farenti, head of development presso Horus Green Energy Investment, di spiegare le principali novità introdotte dal Testo Unico Rinnovabili. Alcuni veloci appunti: le BESS sono ufficialmente FER; le regioni avranno il potere di migliorare le soglie di edilizia libera e PAS; sarà possibile l’esproprio per la PAS; la soglia VIA per le PAS è stata fissata a 10 MW e non 12 MW.

Quali sono le novità principali introdotte dal Testo Unico in generale?

In generale il Testo Unico opera un riordino delle normative in materia di autorizzazioni degli impianti FER. Abolisce tutto ciò che era previsto nel Decreto Legislativo 387/2003 e nel Decreto Legislativo 28/2011, con tutte le modifiche che i vari decreti semplificazioni avevano introdotto. Finalmente c’è un unico testo di riferimento e dovrebbe essere più semplice orientarsi nella scelta dell’iter giusto da seguire. Da un punto di vista pratico il Decreto stabilisce che esistono soltanto tre regimi autorizzativi: edilizia libera, procedura abilitativa semplificata ed autorizzazione unica. Disciplina poi il coordinamento con le norme in tema di valutazioni ambientali.

Quali sono le novità principali introdotte dal Testo Unico sulle Stmg?

Finalmente si definisce in maniera chiara ed univoca che i regimi autorizzativi si applicano alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Per troppo tempo abbiamo avuto le varie interpretazioni che ci dicevano se le opere incluse nella Stmg potessero essere autorizzate o meno insieme agli impianti. Adesso non ci sono più dubbi. Pensate per esempio alle nuove stazioni elettriche, ai raccordi in entra-esce su di esse, ai potenziamenti o rifacimenti di linee esistenti, oppure alle connessioni tra nuove stazioni elettriche. Da questo punto di vista è una piccola rivoluzione. Visto che c’è ancora un anno di delega al governo per migliorare la legge, si potrebbe proseguire per esempio abolendo l’obbligo di seguire il regio decreto 11 dicembre 1933 numero 1775 che in diverse regioni comporta l’obbligo di doppia autorizzazione delle opere di connessione.

Di recente ha scritto che le regioni hanno il potere di migliorare le soglie di edilizia libera e PAS ed il potere di agire sulle norme anti artato frazionamento. Cosa vuol dire in pratica?

All’articolo 1 si legge che le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di edilizia libera e procedura abilitativa semplificata. Questo indica chiaramente che il potere dato alle regioni in tal senso, può essere solo quello di ulteriore semplificazione con l’innalzamento delle soglie di potenza. In merito al contrasto dell’effetto cumulo e dell’artato frazionamento, negli articoli in cui si parla di edilizia libera e procedura abilitativa semplificata, si specifica che le regioni e le province autonome possono stabilire regole in tal senso. Questo è, a mio avviso, il vero potere dato alle regioni da questo decreto. Oggettivamente però è giusto stabilire regole precise per contrastare furbate di questo tipo.

Nella sua analisi scrive anche che sarà possibile l’esproprio per la PAS, con una riduzione dei tempi di autotutela dei comuni a 6 mesi. Quanti casi di esproprio si aspetta nel 2025?

Queste norme rendono finalmente la PAS un regime autorizzativo completo. La possibilità di esproprio fa in modo che si possa ricorrere a tale regime anche nei casi un cui vi siano opere di connessione complesse. Nel 2025 ci sarà decisamente un aumento di casi di esproprio per asservimento o servitù di elettrodotto, o addirittura per nuove cabine primarie o stazioni elettriche. Pensate ad un preventivo di connessione che prevede 5 km di cavidotto aereo. Senza la possibilità di esproprio sarebbe impossibile raccogliere tutte le servitù necessarie. Oppure pensate ad un impianto minore di 10 MW che si connette comunque su una nuova stazione elettrica. Tale stazione potrà essere autorizzata con una PAS, con grande vantaggio in termini di tempi di realizzazione della stessa. In merito alla riduzione di 6 mesi di tempi di autotutela, questa norma va a correggere l’ultimo tassello che mancava per migliorare ulteriormente la PAS. In questo modo, in 6 mesi è tecnicamente possibile ottenere lo status di “ready to built” senza rischi per l’investitore.

Ha spiegato poi che i BESS sono ufficialmente FER. Questo implica anche la pubblica utilità dei progetti BESS, corretto? Quali possono essere le conseguenze? Cosa sarebbe potuto succedere nel caso in cui i progetti BESS non fossero stati assimilati a progetti fotovoltaici?

Sì, ha colto il punto fondamentale. Se il BESS rientra in questo Decreto, vuol dire che per i BESS c’è la pubblica utilità. Nel comma 3 dell’articolo 9, quello relativo all’autorizzazione unica, si specifica quali sono le fonti che necessitano della disponibilità delle aree. Questi sono gli impianti alimentati a biomassa (inclusi biogas e biometano), gli impianti fotovoltaici ed i solari termodinamici. Non vi sono evidentemente i BESS. Per tali impianti, così come già accade per l’eolico, si potrà procedere con l’esproprio. Va capito cosa accadrà adesso nelle varie regioni. Il cosiddetto “modello Sicilia”, che vuole la disponibilità anche per gli eolici, potrebbe essere applicato anche ai BESS. Qualora i BESS non fossero stati inclusi come impianti alimentati da fonti ad energia rinnovabile, sarebbe stato molto complicato portare in autorizzazione le relative opere di connessione. Quindi in tale senso ha fatto bene il governo ad inserirli in questo Decreto.

Può spiegare come funziona la Verifica di Assoggettabilità Nazionale per il fotovoltaico? Quali sono gli impianti più esposti?

Prima di questo decreto, per gli impianti fotovoltaici in gestione al MASE, non era possibile procedere con la Verifica di Assoggettabilità. Oltre i 25 MW in aree idonee ai sensi del Decreto 199/2021, e 30 MW in aree industriali, artigianali, commerciali, discariche, cave ed ex cave, si doveva procedere direttamente con la Valutazione di Impatto Ambientale. Visti i tempi biblici che ci vogliono per la VIA Nazionale ed i recenti criteri che fissano a 50 MW la soglia oltre la quale un progetto usufruisce di una priorità, gli impianti fotovoltaici tra i 30 ed i 50 MW non avevano più ragione di esistere. Con questa modifica, laddove si crede che vi siano i presupposti per un’esclusione dalla VIA, si può tornare a pensare ad impianti fotovoltaici di queste potenze.

La soglia VIA per le PAS è stata fissata a 10 MW e non 12 MW. Cosa vuol dire?

Questa è una discrepanza che era stata segnalata anche durante i lavori parlamentari ma che non è stata mai corretta. Mi spiego. Per gli impianti fotovoltaici in aree idonee ai sensi del Decreto 199/2021 e per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici che consentono la continuità delle attività agricole, la soglia di esenzione della VIA è pari a 12 MW. Nella normativa previgente, tale soglia coincideva anche con la soglia della PAS. Adesso invece, la soglia della PAS è pari a 10 MW. Si è creato un intervallo, tra i 10 e 12 MW, dove non si fa la VIA ma si va in Autorizzazione Unica. È un controsenso dal punto di vista della semplificazione perché si fa un passo indietro rispetto a quanto era previsto in precedenza. In questo senso mi aspetto che tante regioni possano intervenire portando la soglia della PAS almeno a 12 MW.

Può spiegare le soglie per i regimi amministrativi applicabili ai progetti FV? Quali saranno i soggetti responsabili?

In edilizia libera (necessaria solo una comunicazione ma nessuna autorizzazione) vanno gli impianti complanari sui edifici o sulle pertinenze fino a 12 MW, gli impianti su strutture che non siano edifici fino a 10 MW, impianti fino a 1 MW a terra a servizio degli edifici, impianti in aree industriali, artigianali, commerciali, discariche, cave ed ex cave fino a 5 MW, impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentano la continuità dell’attività agricola e pastorale. In PAS (competenza comunale) vanno autorizzati gli impianti non complanari su edifici o pertinenze fino a 10 MW, impianti in aree industriali, artigianali, commerciali, discariche, cave ed ex cave da 5 MW a 15 MW, impianti in aree idonee ai sensi del Decreto 199/2021, impianti in sostituzione di eternit fino a 10 MW. In Autorizzazione Unica regionale (o provinciale se delegate dalla regione) vanno gli impianti fotovoltaici diversi da quelli indicati in precedenza di potenza fino a 300 MW. In Autorizzazione Unica Nazionale (di competenza del MASE) vanno gli impianti fotovoltaici maggiori di 300 MW.

Può spiegare le soglie per i regimi amministrativi applicabili ai progetti BESS? Quali saranno i soggetti responsabili?

In edilizia libera (necessaria solo una comunicazione ma nessuna autorizzazione) vanno i BESS fino a 10 MW. In PAS (competenza comunale) vanno autorizzati i BESS all’interno di impianti industriali di qualsiasi natura, anche impianti dismessi, a patto che l’altezza delle cabine non sia superiore alle altezze già esistenti all’interno degli impianti stessi. In Autorizzazione Unica regionale (o provinciale se delegate dalla regione) vanno i BESS stand alone (cioè quelli in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale) fino a 200 MW oppure i BESS asserviti ad impianti di produzione autorizzati ma non ancora realizzati fino a 300 MW. In Autorizzazione Unica Nazionale (di competenza del MASE) vanno i BESS stand alone (cioè quelli in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale) maggiori di 200 MW oppure i BESS asserviti ad impianti di produzione autorizzati ma non ancora realizzati maggiori o uguali a 300 MW.

Spiega che fino a 200 MW i BESS stand-alone vanno in regione o provincia. Questo da cosa dipende?

Vi sono alcune regioni (ad esempio il Lazio) che hanno delegato la competenza dell’Autorizzazione Unica alle province. In questo caso, anche la competenza delle autorizzazioni dei BESS sarà delle province.

Altre considerazioni?

Si poteva probabilmente fare di più, sia in termini di soglie per edilizia libera e PAS, sia in termini di soglie per la VIA. Sono curioso di capire come andrà avanti il discorso delle zone di accelerazione anche se, per il momento resta solo teorico e non pratico. C’è ancora un anno per il governo per snellire le procedure. Il DL Agricoltura ha dato un bruttissimo segnale agli investitori, ma nonostante tutto c’è ancora tanta fiducia nel nostro paese. Mi auguro che a partire da questo decreto che comunque fa chiarezza, si possa andare più spediti verso la transizione energetica. Restano ancora tanti problemi da risolvere. Ci sono 1.800 progetti incagliati in VIA Nazionale. Ci sono troppi progetti che per vedere la luce devono ricorrere ai tribunali amministrativi. La fiducia degli investitori ancora c’è. Non facciamola andare via.

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