La legge di bilancio 2025 ha introdotto diverse novità per le rinnovabili e, in particolare, per il fotovoltaico. Tra le altre disposizioni già analizzate in queste pagine, di particolare interesse sono quelle riguardanti il credito d’imposta Transizione 5.0.
L’articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 prevede, al comma 427, le seguenti modifiche per il credito d’imposta Transizione 5.0, previsto dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.
Modifica gli scaglioni di investimento riducendoli da tre a due: fino a 10 milioni di euro e da 10 a 50 milioni di euro. Viene stabilita un’aliquota unica al 35% per il primo scaglione e del 5% per il secondo.
Per i moduli fotovoltaici prodotti nell’Unione europea viene incrementa la base di calcolo del credito d’imposta nei seguenti modi:
- al 140% del costo per le celle con efficienza pari almeno al 23,5%;
- al 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza pari almeno al 24%;
- al 130% del costo per i moduli fotovoltaici con efficienza pari almeno al 21,5%.
È soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20% per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%.
È soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25% per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%.
Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del locatario. In caso di sostituzione di un macchinario obsoleto, non è necessario calcolare il risparmio energetico se si accetta l’aliquota al 35%.
È introdotta la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) e con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Il provvedimento, inoltre, amplia la fascia di beneficiari alle società di servizi energetici (ESCo) certificate.
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