Aree idonee, il Friuli-Venezia Giulia propone forti limitazioni al fotovoltaico a terra

Share

La giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato venerdì 31 gennaio il disegno di legge (ddl) regionale n. 38 “Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale”. La norma definisce le aree idonee, non idonee e ordinare all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

L’articolo 2 della legge individua le aree idonee. Al comma 1 è stabilito che sono superfici e aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

  • aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica;
  • superfici di strutture edificate e parcheggi;
  • aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l’incremento dell’area occupata è ammissibile fino a 500 metri da un impianto fotovoltaico esistente;
  • siti oggetto di bonifica;
  • aree di cava o porzioni delle stesse non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
  • discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
  • superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.
Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, sono idonee anche le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti.
Nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, sono idonee le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento.

Il comma 2 stabilisce che nelle zone classificate agricole l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita esclusivamente in:

  • aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte a condizione che la realizzazione non comporti un incremento dell’area occupata;
  • aree di cava o porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l’attività estrattiva sia cessata;
  • siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie;
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
  • discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
  • superfici di strutture militari e aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.

Il comma 3 specifica che fanno eccezione gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, nelle zone classificate agricole, finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’articolo 3 individua le aree non idonee. Le superfici e le aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono suddivise in tre principali categorie di tutela:

  • tutela del patrimonio culturale e del paesaggio: aree Unesco, aree ricomprese nel programma “L’uomo e la biosfera”, aree e immobili di notevole interesse pubblico e altre;
  • tutela dell’ambiente: zone umide di importanza internazionale, aree incluse nella Rete Natura 2000, aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica, geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale;
  • tutela delle attività agricole: aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia, aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d’uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (Usda) e individuate nella Carta regionale di capacità d’uso agricolo dei suoli.

Le disposizioni riguardanti la tutela dell’attività agricola non si applicano agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

Le superfici diverse da quelle definite agli articoli 2 e 3 sono aree ordinarie.

L’articolo 5 del disegno di legge, inoltre, stabilisce i criteri per la valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei procedimenti autorizzatori. Sono considerati, in particolare:

  • localizzazione nelle aree idonee, non idonee e ordinarie;
  • presenza, sul territorio comunale, di ulteriori impianti della stessa tipologia. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW, il principio è rispettato a condizione che venga asservita all’impianto, mediante vincolo di non realizzazione, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall’impianto e che la copertura della superficie dell’impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3% della superficie agricola del territorio comunale;
  • capacità dell’impianto di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell’intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici;
  • compatibilità e non interferenza degli impianti con gli obiettivi e le previsioni del Piano paesaggistico regionale (PPR);
  • che la realizzazione dell’impianto non interrompa la connettività ecologica;
  • misure di compensazione;
  • coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Fabio Scoccimarro, assessore alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile del Friuli, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale ha dichiarato:

“È la terza volta che normiamo sul tema dei parchi fotovoltaici sull’intero territorio del Friuli Venezia Giulia, poiché i precedenti governi avevano impugnato le nostre misure. Questo governo ha come l’obiettivo di regolamentare la loro installazione a tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, tanto che quest’ultima sarà maggiormente protetta grazie ai vincoli che abbiamo introdotto: massimo il 3% della superficie agricola comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e obbligo di preservare una superficie contigua pari almeno a nove volte quella occupata dall’impianto per quelli di potenza superiore a 12 MW”.

“La norma prevede, inoltre, che la regione si impegni a promuovere la realizzazione di questi impianti nelle zone idonee nelle disponibilità di enti pubblici, attraverso la stipula di apposite convenzioni. Un tanto al fine di utilizzare prioritariamente aree degradate o già antropizzate, quali discariche, cave, fasce di rispetto autostradali o ferroviarie, per la realizzazione degli impianti” ha aggiunto.

Il ddl sarà portato all’attenzione della IV Commissione nelle sedute dell’11 e 17 febbraio. Il passo successivo sarà l’approvazione in Consiglio regionale, a fine febbraio 2025.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Popular content

Testo unico Fer, la Sicilia fa ricorso alla Corte costituzionale
06 Febbraio 2025 La Regione Siciliana evidenzia irregolarità nel decreto in materia di legislazione concorrente e di competenza esclusiva attribuita dal suo Statuto re...