Con sentenza n. 394/2025 del 3 febbraio, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Catania ha accolto il ricorso promosso da Ibvi 7 S.r.l., controllata del gruppo tedesco Ib vogt GmbH, per il progetto di impianto fotovoltaico denominato “Centuripe” da 384 MW da realizzarsi nei Comuni di Centuripe (EN) e di Paternò (CT).
La società, assistita dai legali Andrea Sticchi Damiani dell’omonimo studio e Mileto Mario Giuliani di Dentons Italia, ha ottenuto l’annullamento del provvedimento di diniego adottato dalla Regione Siciliana alla realizzazione dell’impianto e del presupposto parere della Soprintendenza di Enna. Il progetto è uno dei maggiori in termini di potenza sul territorio nazionale.
La sentenza fa seguito a un precedente contenzioso con cui il TAR aveva già censurato il provvedimento di diniego della regione che aveva ritenuto come vincolante il parere della Sopritendenza. A seguito della riproposizione delle stesse ragioni vincolanti nel nuovo provvedimento di diniego, il TAR ha riconosciuto la nullità del decreto di valutazione impatto ambientale (VIA) per “violazione ed elusione del giudicato” in accoglimento della difesa della società.
Con la sentenza il TAR ha inoltre ordinato alle amministrazioni di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione della stessa. Nel documento si legge che “il carattere elusivo del giudicato” risiede nel fatto che l’amministrazione regionale ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale basandosi, in via esclusiva, sul parere espresso dalla Soprintendenza di Enna che risulta infondato dato che l’area non è sottoposta a vincoli archeologici o culturali.
L’amministrazione regionale ha emanato lo stesso esito del precedete provvedimento, già ritenuto illegittimo dalla sentenza n. 2732/2022 del TAR Sicilia, “facendo salva l’apparenza della conformità del procedimento” avendo questa volta svolto la conferenza dei servizi.
Inoltre, l’esito sfavorevole è stato ribadito sulla base di una supposta natura “obbligatoria e vincolante” del parere espresso dalla Soprintendenza di Enna che, tuttavia, non trova riscontro nel diritto vigente.
Quindi, non solo non risulterebbe veritiera la supposta interferenza del progetto da realizzare con un bene culturale ma, anche qualora sussistesse, il parere della Soprintendenza non sarebbe vincolante ma dovrebbe svolgere “mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla tutela dell’ente che lo esprime” ed essere rimesso alla valutazione dell’autorità decidente, ovvero l’amministrazione regionale.
Per i motivi descritti, il TAR ha accolto il ricorso di Ib vogt annullando il parere della Soprintendenza di Enna e i provvedimenti di diniego dell’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.
Inoltre, ha incaricato le amministrazioni regionali resistenti a concludere i procedimenti in questione nel rispetto del diritto vigente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il contenzioso giuridico era nato nel dicembre del 2020, quando la società ricorrente aveva chiesto il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per il progetto “Centuripe”.
Nel corso della fase pre-istruttoria la Soprintendenza di Enna ha formulato parere negativo alla realizzazione del progetto. Sulla base di questo parere la Commissione tecnica specialistica (Cts) e l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente hanno espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale senza indire la conferenza dei servizi prevista per legge dall’articolo 27-bis del decreto-legislativo n. 152/2006.
La società ricorrente aveva impugnato i citati atti con il ricorso n. 1648/2021. Con sentenza n. 2732/2022 il TAR aveva poi accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, impegnando l’assessorato regionale a procedere come da prassi indicendo la conferenza dei servizi.
Nel corso della successiva seduta del 7 febbraio 2023, l’assessorato regionale aveva richiamato tutti i pareri pervenuti, tra cui quello positivo della Soprintendenza di Catania e quello negativo della Soprintendenza di Enna, e aveva espresso nuovamente parere negativo.
Ib vogt ha allora presentato un nuovo ricorso, n. 548/2023, chiedendo questa volta l’annullamento del parere della Soprintendenza di Enna, in quanto si baserebbe su un vincolo non meglio esplicitato. Ha anche chiesto l’annullamento del nuovo diniego dell’amministrazione regionale in quanto viziato da un parere infondato.
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