dall’edizione speciale di pv magazine a Key 2025
La necessità di trovare una definizione giuridica per gli impianti agrivoltaici si impone dopo l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 2/7/2024, il cosiddetto Decreto Aree Idonee. Le regioni, tuttavia, stanno procedendo autonomamente, creando potenzialmente squilibri economici e difficoltà imprenditoriali.
Lo sostiene Marcello Astolfi dello studio legale Project-Lex, secondo il quale la questione è rilevante anche in funzione del D.L. 15/5/2024 n. 63, il cosiddetto Decreto Agricoltura, in cui il legislatore ha voluto “tutelare” l’utilizzo agricolo del suolo, escludendo dall’idoneità gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra dalle aree agricole poste nel perimetro di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.
“Sembrerebbe corrispondere alla volontà di sottrarre all’uso per la produzione di energia fotovoltaica queste aree potenzialmente degradate perché site entro un buffer evidentemente antropizzato, ma non mancano i dubbi, anche interpretativi, sulla effettiva utilizzabilità di queste aree per la produzione di energia con modalità diverse da quella con moduli a terra, come gli impianti agrivoltaici”, ha detto Astolfi a pv magazine Italia, aggiungendo che la logica della decisione non è chiara, ma che, su queste aree, si stavano concentrando molti sviluppi.
Il D.L. Agricoltura, del resto, ha ulteriormente complicato le cose da un punto di vista interpretativo, introducendo una deroga al più generale regime delle “aree non idonee”, prevedendo che le limitazioni per i moduli a terra nelle aree agricole non siano applicabili in relazione a quei progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) o attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e necessari per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr stesso.
Non è quindi stato chiarito, continua Astolfi, se le limitazioni introdotte con l’articolo 5 del D.L. Agricoltura debbano applicarsi anche agli impianti agrivoltaici che costituiscono una categoria “differenziale” rispetto agli impianti con moduli fotovoltaici collocati a terra.
L’avvocato di Project-Lex ricorda che, al momento, esistono diverse tipologie di impianti agrivoltaici: l’agrivoltaico e l’agrivoltaico avanzato introdotti nelle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” pubblicate il 27 giugno 2022 e gli impianti agrivoltaici avanzati idonei ad accedere ai contributi del Pnrr.
Astolfi suggerisce come il legislatore possa definire in modo esplicito a livello nazionale i requisiti tecnici minimi per gli impianti agrivoltaici. “Magari partendo dalle citate linee guida ministeriali e tenendo conto che in realtà un progetto agrivoltaico non si fa per ‘decreto’ ma è frutto dell’esperienza, della tecnologia, e della sinergia tra il mondo agricolo e quello dell’energia”, ha affermato.
L’avvocato ha poi sottolineato che lo stesso Consiglio di Stato, quando è stato chiamato a pronunciarsi sull’argomento, ha evidenziato che gli impianti agrivoltaici sono ritenuti una categoria distinta da quella dei fotovoltaici, in quanto riservano maggiori attenzioni e tutela al consumo di suolo e alle attività agro-pastorali rispetto ad un impianto fotovoltaico classico.
Ruolo delle regioni
Secondo Astolfi, data la mancanza di esperienza, è poco lungimirante lasciare che ciascuna regione definisca i requisiti in modo proprio. Questo si può già rilevare nelle regioni che hanno già provveduto a passare o presentare una legge regionale per le aree idonee.
Ad oggi, l’unica regione ad aver legiferato in attuazione del Decreto Aree idonee, è stata la Sardegna, con la Legge regionale n. 20/2024, sulla quale, peraltro, il Consiglio dei Ministri ha deliberato recentemente di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale, in quanto ritenuta viziata di illegittimità costituzionale.
La legge sarda ha definito gli impianti agrivoltaici, suddividendoli in piccola, media e grande taglia a seconda della potenza. Ha previsto poi l’esclusione del divieto di realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree “non idonee”, per gli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, “purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge stessa”.
“Traspare sul punto una certa prevenzione del legislatore regionale. Infatti, se un sistema agrivoltaico funziona perché dovrebbe avere limitazioni di potenza?”, ha detto Astolfi.
Nella proposta di legge della Regione Toscana, viene espressamente regolamentata l’individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Con riferimento agli impianti agrivoltaici sono ‘idonee assolute’ le aree finalizzate alla realizzazione di impianti agrivoltaici proposti dagli imprenditori agricoli professionali, in forma singola e associata, e complementari al loro reddito agricolo.
“In questa proposta la regione rinvia alla giunta la definizione dei requisiti che definiscono l’agrivoltaico. Infatti, all’articolo 11 della predetta proposta di legge, si prevede che con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti di ordine tecnico, volti alla definizione minima di impianto agrivoltaico.
Diversamente, nel disegno di legge della giunta abruzzese, gli impianti agrivoltaici non sono stati definiti e i divieti di realizzazione degli impianti fotovoltaici si riferiscono genericamente, come nella normativa nazionale, a quelli con moduli collocati a terra. In questo caso, la regione non ha preso posizione.
Nella proposta di legge della Regione Calabria, infine, sono considerate aree idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici tre categorie di aree, tra cui quelle ricadenti all’interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti e le aree agricole situate nei comuni montani o svantaggiati.
“Come si può comprendere, in tutti i casi si tratta di soluzioni che differiscono da regione a regione e che, ove confermate in sede di approvazione delle singole leggi regionali, in virtù di tale differenziazione, finirebbero col creare squilibri funzionali ed economici”, ha concluso Astolfi. “Infatti, lo stesso imprenditore potrebbe non essere in grado di adottare il medesimo sistema agrivoltaico coerente con la propria produzione, in regioni diverse, solo perché le normative sono diverse; ma si pensi anche alle differenziazioni che si verrebbero a creare tra imprenditori agricoli di differenti regioni; dubito fortemente che questa disparità possa essere tollerata dal nostro sistema costituzionale

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