La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato nel bollettino ufficiale dell’8 maggio la delibera n.693 intitolata “Criteri per l’individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola”. La norma interessa l’installazione d’impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli, agrivoltaici e agrivoltaici avanzati.
La delibera stabilisce che sono ritenuti “privi di effettiva conduzione” i terreni che non ospitano coltivazioni al momento di presentazione dell’istanza e quelli che non hanno ospitato coltivazioni certificate nei tre anni precedenti alla richiesta.
Rientrano tra quelle classificate come “produzioni agricole certificate”: le produzioni biologiche; le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata; le produzioni a denominazione d’origine e ad indicazione geografica ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione; i foraggi prodotti nella zona d’origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano.
Nei casi in cui la conduzione agricola interessi anche solo una porzione dell’are interessata dal progetto, l’intera superficie è interdetta alla costruzione.
Ai fini dello svolgimento delle procedure di verifica, il proponente deve fornire i seguenti documenti: effettiva conduzione di attività produttiva agricola; Codice Unico dell’Azienda Agricola (CUAA) eventualmente operante; individuazione dei riferimenti catastali e cartografici dei terreni; tipologia di attività agricola condotta e dichiarazione di colture aderenti ad uno o più regimi di qualità.
Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati se la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.
Alla Giunta regionale resta la facoltà di individuare casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici “a seguito del monitoraggio dell’impatto degli impianti realizzati sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate”.
Trascorsi i tre anni dalla dismissione della coltivazione certificata, l’area agricola che diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra deve sempre rispettare il limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.
La disciplina della Regione è in ogni caso assoggettata a quella statale. Pertanto, l’ormai prossima entrata in vigore del Dl Agricoltura potrebbe comportare delle incompatibilità.
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