Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, di concerto con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha pubblicato la nuova bozza del Decreto Aree Idonee, in cui si rimanda al DL Agricoltura, con l’intento di stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle aree “idonee” e “non idonee” per l’installazione di impianti a finti rinnovabili. pv magazine Italia ha parlato con quattro avvocati per capire il significato del nuovo intervento legislativo.
“La bozza mantiene fermo il divieto di installare impianti FV a terra in aree classificate dai vigenti piani urbanistici come agricole, fatta eccezione di quanto previsto appunto nel DL Agricoltura – genericamente così chiamato ma si tratta dell’Art. 5 D.L. 15.5.2024 n. 63, che ha modificato l’art. 20 del D.Lgsl. 199/2021, introducendo il comma 1bis”, ha detto Roberto Pera, partner di Rödl & Partner.
Riguardo al rapporto tra DL Agricoltura e DM Aree Idonee, Pera e i colleghi Rosa Ciamillo e Gennaro Sposato spiegano poi che il DL Agricoltura, con la modifica del citato art. 20, è una fonte normativa primaria. Un Decreto Legge è equiparato, come fonte normativa, ad una legge parlamentare. Il DL resta efficace per 60 giorni, e decade se non convertito in legge entro i 60 giorni, così com’è o con modificazioni.
“La bozza di DM Aree Idonee è invece un decreto ministeriale del MASE, e quindi fonte normativa secondaria e subordinata rispetto al DL Agricoltura, che è un decreto legge, per cui non fa altro che mantenere ferme le disposizioni del DL Agricoltura. In altre parole, il DM fissa i criteri con cui Regioni e Province individueranno quelle aree considerate idonee ai sensi del DL Agricoltura, ove, in deroga al divieto assoluto di costruire impianti su aree agricole sempre sancito dal DL Agricoltura, sarà invece consentito installare impianti FV”, hanno spiegato gli avvocati di Rödl & Partner.
Il senso della bozza del DM Aree Idonee, quindi, è quello di fissare criteri specifici a Regioni e Province per l’individuazione delle aree considerate idonee dall’art. 20 comma 1bis del del D.Lgsl. 199/2021 come modificato appunto dal DL Agricoltura (art. 5 comma 1 del DL 15.5.2024 n. 63).
Gli avvocati di Rödl & Partner confermano la loro contrarietà ad un divieto assoluto tout-court di istallare impianti su aree agricole di cui al DL Agricoltura.
“Il DL Agricoltura avrebbe almeno potuto mantenere salva l’istallazione degli impianti rinnovabili in un raggio di 500 metri dai confini delle aree industriali invece che, riducendo la distanza, dai confini degli impianti industriali istallati in tali aree. Si spera che almeno questa correzione avvenga in sede di conversione del DL Agricoltura”, ha detto gli avvocati Pera, Sposato e Ciamillo.
Secondo Emilio Sani dello Studio Sani Zangrando l’articolo 7 comma 3 della nuova bozza del decreto Aree Idonee prevede una fascia di rispetto di 500 metri indistintamente da tutte le aree sottoposte a tutela.
“La fascia di rispetto dalle aree vincolate può essere ostativa. Se anche si riferisce questa norma solo ai nuovi procedimenti, comunque si limita moltissimo, specie in tutte quelle regioni dove lo sviluppo è più indietro come la Lombardia e le altre regioni del nord e del centro-nord”, ha detto Sani, aggiungendo che la nuova bozza del Decreto Aree Idonee vuol dare “la più ampia discrezionalità alle Regioni”.
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