Testo unico FER, il fotovoltaico nell’ultima bozza che andrà in Consiglio dei Ministri

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È disponibile una nuova bozza del “Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. Lo schema di decreto legislativo dovrebbe essere quello definitivo che approderà a breve in Consiglio dei Ministri.

Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e/o il rifacimento degli impianti di produzione, dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse. Nella nuova bozza, all’articolo 1 comma 3, si specifica inoltre che “le Regioni possono, in ogni caso, stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto”.

L’articolo 5 prevede la digitalizzazione delle procedure amministrative e dei modelli unici tramite la piattaforma SUER che, tuttavia, non è ancora disponibile. L’articolo 6 definisce i tre regimi amministrativi attraverso i quali possono realizzarsi gli impianti: attività libera; procedura abilitativa semplificata (PAS); autorizzazione unica. Gli Allegati A, B e C individuano gli interventi realizzabili per ogni regime.

L’articolo 9 al comma 14 stabilisce che per gli interventi relativi a impianti off-shore si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMIT) e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Fotovoltaico in attività libera

L’allegato A, per quanto riguarda il fotovoltaico, individua come realizzabili in attività libera i seguenti impianti:

  • di potenza inferiore a 10 MW, integrati su coperture di strutture esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
  • in aree “interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico” con potenza inferiore a 10 MW, se installati su strutture esistenti e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
  • di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale e in discariche chiuse e ripristinate;
  • in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati prioritariamente all’autoconsumo, di potenza inferiore a 10 MW, se installati su strutture esistenti, e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
  • agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale.

Sempre l’allegato A individua come interventi su impianti esistenti attuabili in attività libera i seguenti impianti:

  • con moduli collocati a terra se non incrementano l’area occupata e comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%;
  • installati su strutture o edifici esistenti se non comportano un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
  • integrati su coperture di strutture o edifici esistenti a condizione che venga mantenuta l’integrazione architettonica.

Fotovoltaico tramite PAS

L’allegato B definisce le opere realizzabili tramite PAS che, per quanto riguarda il fotovoltaico, sono:

  • impianti di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto;
  • impianti di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
  • impianti di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti di potenza pari a 10 MW e fino a 12 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale e discariche ripristinate;
  • impianti flottanti di potenza inferiore a 10 MW sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali;
  • impianti fotovoltaici o agrivoltaici fino a 1 MW.

Gli interventi di modifica autorizzabili tramite PAS sono:

  • modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20%;
  • sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti;
  • sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi.

Fotovoltaico in regime di autorizzazione unica

L’Allegato C, infine, definisce gli interventi in regime di autorizzazione unica:

  • impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
  • impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti;
  • impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi.

Sono infine soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale tutti gli interventi relativi a impianti fotovoltaici o solari termici di potenza superiore a 300 MW.

La bozza è consultabile cliccando qui.

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