pv magazine Italia ha discusso con Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, di alcuni sviluppi sul Disegno di Legge in conversione del DL Agricoltura. La norma, che dovrà comunque passare in Camera entro il 14 luglio, ha possibili ripercussioni negative, soprattutto se il legislatore non si rende conto delle necessità (di tempo) degli operatori.
Lunedì in XIII Commissione agricoltura della Camera sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge per la conversione del DL Agricoltura. Oggi alle 9:30 è iniziato l’esame in Assemblea.
Quali le principali novità secondo il resoconto dell’ultima seduta della Commissione Senato?
Feliciano Palladino: Nel corso dell’ultima seduta della Commissione è stato modificato l’emendamento 5.72 (già approvato nelle precedenti sedute) riguardante il regime transitorio. In particolare, sono state sostituite le parole “alla data di entrata in vigore della presente disposizione” con le parole “alla data di entrata in vigore del presente decreto”
Cosa vuol dire in parole povere?
FP: Questa revisione in extremis comporta che le istanze di autorizzazione o di valutazione ambientale presentate tra l’entrata in vigore del decreto legge e la data di entrata in vigore della legge di conversione non sono più escluse dall’applicazione del divieto di installazione in area agricola.Con la precedente formulazione dell’emendamento, invece, questi progetti sarebbero rimasti esclusi dall’applicazione del Decreto Legge.
Quale ora l’iter? Potrebbero cambiare di nuovo la misura? Come?
La Camera dei Deputati potrà approvare il testo trasmesso dal Senato senza modifiche o introdurre nuovi emendamenti. In astratto, potrebbe anche essere ripristinato l’emendamento 5.72 nella sua formulazione originaria. Ritengo, però, che una tale eventualità sia piuttosto remota: il termine per la conversione del Decreto Legge è prossimo alla scadenza e una eventuale ulteriore modifica al testo comporterebbe la necessità di un nuovo passaggio in Senato, con il rischio di non approvare in tempo utile la legge.
In generale cosa pensa del regime transitorio?
Ritengo che sarebbe stato opportuno concedere agli operatori un congruo termine per adeguare le proprie strategie di investimento alle nuove disposizioni normative. È mia opinione, infatti, che non sia sufficiente escludere dal divieto di localizzazione su area agricola soltanto i progetti già presentati o gli impianti già autorizzati: l’attività propedeutica alla protocollazione dell’istanza necessità di molto tempo per essere portata a termine, e l’assenza di un congruo periodo transitorio costringerà molti operatori a rinunciare ad iniziative coltivate per mesi, che non potranno più essere sottoposte alla valutazione delle competenti autorità a causa della loro localizzazione in area agricola (fino a poche settimane fa, pienamente legittima). Già in passato, del resto, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime discipline che vadano ad incidere negativamente sulla libera iniziativa economica senza prevedere un idoneo periodo transitorio. Resta certamente la possibilità di convertire i progetti fotovoltaici in agrivoltaici, ma questa soluzione non sempre è attuabile e, soprattutto, non è esente da costi.
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