Sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che le serre fotovoltaiche non sono edilizia libera

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Nel giugno 2011 la società agricola Agrisemes aveva presentato al Comune di Udine una domanda di rilascio di permesso per la realizzazione di quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale di 582,36 kW.

L’azienda non ha richiesto l’autorizzazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, sicura che l’impianto rientrasse nel regime di edilizia libera perchè realizzato su un edificio con superficie non superiore a quella del tetto dello stesso, quindi con diritto della procedura abilitativa semplificata di competenza comunale.

Nella sentenza 03294/2023 del 30 marzo 2023 che respinge il ricorso dell’azienda agricola, il Consiglio di Stato chiarisce che le serre fotovoltaiche non rientrano in attività di edilizia libera, quindi di competenza del Comune, ma sono sottoposte ad autorizzazione regionale.

La sentenza precisa che si tratta di “quattro fabbricati con plinti di fondazione in calcestruzzo, struttura portante di acciaio zincato e tamponature laterali trasparenti, di altezza pari a circa tre metri alla gronda e cinque al colmo e superficie complessiva di circa 8.000 mq, con pannelli fotovoltaici integrati nella copertura, nonché di due fabbricati accessori, che contengono la cabina di trasformazione e la cabina di consegna dell’energia prodotta”.

Nella sentenza è citato l’art. 12 comma 5 del d. lgs. 387/2003, espressamente richiamato dall’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2011: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Nel caso in questione la competenza è regionale dato che l’impianto ha potenza inferiore ai 300 MW e in Friuli Venezia Giulia non è stata data alcuna delega alle province.

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