DM Energy release, testo firmato e dettagli dei meccanismi incentivanti

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Martedì il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto Energy release. In questo articolo vediamo come sono dettagliati i meccanismi incentivanti per le aziende energivore negli articoli che compongono il testo.

Il decreto, spiega l’articolo 1, disciplina un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili di imprese energivore attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la successiva restituzione.

I soggetti coinvolti e il GSE, dunque, firmeranno due tipologie di accordo definite all’articolo 2:

  • un “contratto di anticipazione“, ovvero un contratto per differenza a due vie che prevede il diritto all’anticipazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE, assegnata tramite procedura, e delle relative garanzie di origine per 36 mesi a decorrere dalla data di stipula;
  • un “contratto di restituzione“, ovvero un contratto per differenza a due vie che prevede l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata e del controvalore delle relative garanzie di origine per 20 anni dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.

Nell’articolo 2, inoltre, vengono date altre definizioni utili alla lettura della norma. Al punto g) viene specificato che la “nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili” deve avere una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto di restituzione e deve essere realizzata mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno e/o interventi di potenziamento che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.

L’articolo 3 definisce le tempistiche per la procedura di assegnazione dell’energia elettrica. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore delle regole operative, il GSE pubblica il bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità. In particolare, nel bando dettaglia: volume di energia elettrica nella sua disponibilità; prezzo di cessione; criteri per la determinazione della nuova capacità; schemi dei contratti di anticipazione e restituzione.

Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando, come da articolo 4, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica a gara. Le condizioni da rispettare prevedono che:

  • il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti;
  • il cliente finale energivoro può indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale lo stesso rinuncia all’assegnazione.

In relazione al volume di energia elettrica e delle relative garanzie di origine assegnati, il GSE, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, stipula con ciascun cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, il contratto di anticipazione i cui obblighi sono dettagliati all’articolo 5.

In particolare, il comma 2 definisce che il GSE acquisisce “idonee garanzie commisurate al valore dell’energia anticipata, secondo termini e modalità definite dallo stesso GSE nell’ambito delle regole”.

A copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia di cui all’articolo 5, comma 2, può essere riconosciuto un contributo per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino a un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni.

Se il valore delle richieste dovesse superare il limite di 100.000.000 di euro si procederebbe a riproporzionare le risorse disponibili in base alle richieste presentate.

Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, il cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, ovvero il soggetto terzo dallo stesso delegato, sottoscrive il contratto di restituzione così come da criteri dettagliati all’articolo 7.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo.

Il decreto è consultabile integralmente cliccando qui.

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