Regione Lombardia rivede indirizzi per FV in area agricola: solo impianti agrivoltaici anche in aree B2

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La giunta lombarda ha approvato gli indirizzi per l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole, definendo condizioni per le diverse categorie di aree agricole.

La Categoria A sono i territori DOP e IGP riferiti ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, mellifero. Sono escluse invece le aree DOP e IGP per la produzione dei prodotti agroalimentari lattiero-caseari e delle carni lavorate, che rientrano nella Categoria B1.

Entro le aree di Categoria A sono considerati realizzabili gli impianti agrivoltaici avanzati, “in quanto le caratteristiche costruttive e tecnologiche dell’impianto, sono ritenute tali da garantire la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica… In via secondaria sono considerati realizzabili gli impianti agrivoltaici a condizione che garantiscano la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica”, si legge nella deliberazione della Regione.

La Regione definisce agrivoltaico un impianto dalle strutture reticolari con pannelli elevati e pannelli verticali, possibilmente ma non necessariamente bifacciali. La Regione poi definisce agrivoltaico avanzato un impianto che adotta soluzioni “integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra” e che prevede la realizzazione di sistemi di monitoraggio.

Per quanto riguarda la Categoria A sono considerati “tecnicamente difficilmente realizzabili gli impianti fotovoltaici con moduli al suolo, in quanto tali tipologie di impianti fotovoltaici non consentono la conduzione delle pratiche agronomiche, in quanto i moduli ubicati al suolo o a poca distanza da esso riducono o annullano la capacità di coltivazione del fondo agricolo e quindi la resa (t/ha) e la produzione annua (t) del fondo agricolo”.

Le aree agricole di Categoria B sono identificate in Lombardia secondo la categorizzazione operata con la classificazione denominata Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali (DUSAF), presente sul sito web del Sistema Informativo Territoriale di Regione Lombardia. In questa categoria rientrano due tipologie di terreno.

I territori della sottocategoria B1 sono caratterizzati prevalentemente da coltivazioni di tipo intensivo come risaie, vigneti, frutteti e frutteti minori, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite, castagneti da frutto.

“A fronte di tali prerogative nelle aree agricole di sottocategoria B1 sono considerati realizzabili gli impianti agrivoltaici e gli impianti agrivoltaici avanzati”, si legge nel documento. Fin qua nessuna novità.

I territori B2 sono quelli che ospitano produzioni di seminativi. Anche nelle aree agricole di sottocategoria B2 sono considerati realizzabili gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati. Questa è il primo vero cambiamento sostanziale rispetto alle prime indicazioni della regione Lombardia, che permettevano sostanzialmente impianti a terra nei territori B2.

Palladino di NexAmm: due criticità che porteranno a aspri contenziosi

Lo conferma anche Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm.

“Con la precedente DGR 1949/2024, nelle aree agricole di categoria B2 era possibile installare (anche) impianti fotovoltaici (a condizione che le aree fossero di valore agricolo basso o moderato). Con le nuove disposizioni, tale possibilità viene meno e non è, dunque, più possibile installare fotovoltaico in area agricola. Se per un verso tale novità trova senza dubbio una giustificazione nelle previsioni del DL Agricoltura (che ha, appunto, vietato l’installazione di fotovoltaico in area agricola), è per altro verso evidente che il coordinamento con la normativa nazionale non è completo: il DL Agricoltura consente tuttora l’installazione di impianti fotovoltaici in determinate aree (ad esempio, la solar belt autostradale), mentre le norme introdotte dalla Regione Lombardia parrebbero escludere anche queste ultime”, Palladino ha detto a pv magazine Italia.

Secondo l’avvocato di NexAmm, il cortocircuito tra disciplina regionale e nazionale potrebbe condurre Regione e Provincie delegate ad adottare provvedimenti di archiviazione o di rigetto delle istanze illegittimi. “In tali ipotesi, occorrerà proporre ricorso innanzi al TAR, che prevedo verrà facilmente accolto”.

Palladino aggiunge che la seconda novità consiste nei requisiti soggettivi per la presentazione dell’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo.

“La precedente DGR 1949/2024 prevedeva taluni requisiti soggettivi per la presentazione dell’istanza per l’installazione di impianti agrivoltaici: in particolare, l’interessato doveva rivestire la qualifica di impresa agricola singola o associata da certificato camerale oppure di società a partecipazione congiunta tra produttori di energia elettrica e imprenditori agricoli. Tali requisiti erano, tuttavia, richiesti soltanto per gli impianti agrivoltaici localizzati in aree agricole di categoria A e B1, mentre rimanevano esclusi gli impianti localizzati in aree di categoria B2, dato lo scarso valore agricolo delle stesse”, ricorda Palladino.

Le nuove disposizioni estendono i requisiti soggettivi a tutte le aree agricole del territorio regionale.

“A seguito dell’entrata in vigore della nuova DGR 2783/2024, soltanto le imprese agricole o le società compartecipate da imprenditori agricoli (che dovranno, peraltro, rivestire un ruolo gestorio e decisionale all’interno delle stesse) potranno realizzare impianti agrivoltaici in Regione Lombardia”.

Palladino spiega che siamo ben oltre quanto stabilito dalle Linee Guida Nazionali, che richiedono la presenza del requisito soggettivo soltanto ai fini dell’ottenimento degli incentivi, non per la mera autorizzazione e installazione dell’impianto.

“Prevedo anche su questo aspetto un aspro contenzioso”.

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