Aree idonee, sentenza del TAR chiarisce che il limite di 500 metri da beni tutelati non è assoluto

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Palermo ha accolto il ricorso n. 1956 del 2023 proposto da
Solaer Clean Energy Italy 22 S.r.l. per l’annullamento del parere favorevole alla realizzazione di un impianto agrovoltaico limitatamente all’area al di fuori della fascia di 500 metri dal perimetro dell’area tutelata di “Manfria”.

Il progetto in questione, nella sua ultima versione, prevede la costruzione di un impianto agrovoltaico denominato “AGV Capreria” della potenza di 6.954,6 kW in DC e 5.900 kW in AC, da realizzarsi nel Comune di Gela (CL).

Il parere dello studio legale

Sulla quesitone pv magazine Italia ha sentito Laura Gentili,

“La sentenza n. 2475 emanata dal TAR Sicilia, Palermo, il 26 agosto u.s. (ultimo scorso, ndr) – dichiara Gentili – chiarisce quale debba essere la corretta interpretazione da dare all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021. Quest’ultima norma definisce le aree “idonee” richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate; questo vuol dire che il buffer di 500 serve solo a individuare un’area idonea senza però introdurre previsioni che siano automaticamente ostative per le aree “non idonee”, per le quali viceversa il comma 7 chiarisce espressamente che eventuali divieti non possono essere automatici ma impongono una chiara motivazione e un esame istruttorio da parte dell’amministrazione che emana parere negativo”.

“Nel caso esaminato dal TAR Palermo – continua Gentili – la Soprintendenza aveva fondato il proprio parere negativo (o meglio la prescrizione di inedificabilità) sul rilievo che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non rientrava per l’intera estensione tra le aree idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici, essendo ricompresa nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata. Il TAR però ha annullato il parere della Soprintendenza precisando che se l’area di sedime dell’impianto non è inclusa tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER”.

“Tale approccio del TAR – conclude la legale – è del tutto coerente con la considerazione per cui in materia di autorizzazione all’installazione di impianti FER solo nell’ambito del procedimento amministrativo è possibile operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili”.

I fatti

Il 25 luglio 2022 la società presentava istanza di autorizzazione per il progetto “AGV Capreria” finalizzato alla realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 7,29 MW da realizzare nel Comune di Gela (CL). Terminata la fase istruttoria e la fase di consultazione del pubblico, il 3 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, subordinato al rispetto di prescrizioni riguardanti l’attività di esecuzione dei lavori.

Il 15 marzo 2023, la Commissione Tecnica Specialistica (CTS) della Regione Sicilia per le autorizzazioni ambientali trasmetteva alla società il parere istruttorio intermedio n. 18/2023 con cui chiedeva talune integrazioni documentali, impartiva delle prescrizioni e rilasciava osservazioni in merito al Progetto della ricorrente.

Solaer Clean Energy, a seguito del parere del CTS, ha presentato una variante progettuale con cui proponeva di realizzare un impianto fotovoltaico classico in cui la coltivazione agricola di ortive originariamente prevista sarebbe stata sostituita con un prato permanente su tutta l’area di impianto.

Sul nuovo progetto dopo la conferenza di servizi del 13/7/2023, la Soprintendenza operava una irragionevole marcia indietro, rinnegando di fatto quanto stabilito con il precedente parere. Ed infatti, il giorno successivo alla conferenza di servizi del 13 luglio – cui non si era presentata – inviava un parere integrativo, con il quale aggiungeva una ulteriore prescrizione e cioè che l’impianto non poteva occupare “con pannelli fotovoltaici e/o cabine di trasformazione e/o impianti in genere, tranne le opere in sottosuolo, nella fascia di rispetto di 500 metri dall’area tutelata di ‘Manfria’ ex art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 giusto D.A. n. 15 del 21/01/1987”.

A seguito di ulteriori modifiche, la società proponente il 17 ottobre 2023 presentava una nuova variante riportando il progetto alla configurazione iniziale di agrovoltaico e “promuovendo una serie di azioni progettuali volte alla salvaguardia delle esigenze paesaggistiche e agli impatti visivi rispetto ai beni tutelati”.

Sul nuovo progetto, con nota prot. 6686 del 20 novembre 2023, la Soprintendenza esprimeva, analogamente a quanto già avvenuto, il suo parere favorevole limitatamente alla realizzazione dell’impianto al di fuori della fascia dei 500 metri dal perimetro dell’area tutelata di Manfria. Inoltre, si legge nel ricorso, “la Soprintendenza non argomentava in alcun modo circa le proposte di tutela paesaggistica/ambientale e di impatto visivo presentate dalla Società, limitandosi a ribadire l’assoluto quanto irragionevole divieto di costruzione dell’Impianto nella fascia di 500 metri”.

A seguito di quest’ultimo parere Solaer Clean Energy Italy 22 S.r.l ha presentato il ricorso “in via prudenziale tenuto conto della natura NON vincolante dello stesso parere della Soprintendenza”, esponendo che “il parere solo apparentemente è favorevole con prescrizioni, ma in concreto trattasi di un parere ostativo”.

La sentenza del TAR

Il TAR per la Sicilia, analizzate le motivazioni, ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni competenti. Inoltre, ha condannato le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento delle “spese di lite” in favore della parte ricorrente per un totale di 2.000 euro oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

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