Aree idonee, cosa prevede il disegno di legge della Sardegna

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La giunta della Regione Sardegna ha approvato ieri la bozza del disegno di legge che prevede “misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabile”.

Sul sito della Regione, in allegato alla delibera, troviamo testo e relazione del disegno di legge (ddl) e gli allegati:

Il disegno di legge non individua solo le “aree idonee”, ovvero quelle nelle quali i procedimenti autorizzativi sono semplificati e più rapidi, ma anche le “aree ordinarie”, soggette a regimi autorizzativi ordinari, e le “aree non idonee”, incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti FER. Infine, classifica le “aree agricole” per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi delle modifiche introdotte dal DL Agricoltura all’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L’articolo 1 prevede le finalità della norma, nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali in materia di transizione energetica, con particolare riferimento agli obiettivi di cui alla Tabella A, articolo 2 del DM Aree idonee, e di altre disposizioni normative inerenti.

I commi dal 4 all’11 dettano disposizioni circa l’individuazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie delle rispettive taglie e tipologie d’impianti FER. Il comma 4 individua le aree non idonee rimandando agli allegati A, B, C, D ed E, prevedendo il divieto di realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti.

Inoltre, lo stesso comma 4 disciplina la sorte dei procedimenti in corso o già conclusi al momento dell’entrata in vigore della legge: questi non potranno proseguire se i relativi impianti sono in contrasto con la normativa di legge. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l’esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Il comma 5 individua le aree idonee, rimandando all’allegato F. Il comma 6, individua le aree ordinarie e disciplina un criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d’impianto ricada in un sito ricompreso sia in area ordinaria che area non idonea. Il comma 7, invece, disciplina il criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d’impianto ricada in un sito ricompreso sia in area idonea che area non idonea. I commi da 8 a 11, invece, dettano disposizioni puntuali sulle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti off-shore, con particolare riferimento alle opere di connessione a terra.

L’articolo 2, al comma 1, prevede a decorrere dal 2025 l’istituzione di un fondo con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a 678.000.000 di euro, di cui 50.000.000 nel 2025, 70.000.000 nel 2026 e 139.500.000 per ciascuno gli anni dal 2027 al 2030 per incentivare interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo destinati all’autoconsumo e individuando, genericamente, una serie di soggetti potenzialmente beneficiari: le persone fisiche, le imprese, i professionisti, le comunità energetiche, nonché gli enti pubblici regionali e territoriali.

Il comma individua quali aree e superfici sono potenzialmente idonee a beneficiare dell’incentivo: le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale e nella disponibilità dei residenti in Sardegna, i manufatti edili nella disponibilità delle imprese aventi sede operativa in Sardegna, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale.

Al comma 2, invece, l’articolo 2 prevede che gli incentivi finanziari siano concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, il quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l’individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

L’articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare alla Giunta regionale istanze per realizzazione dei singoli impianti, anche se ciò richiede modifiche urbanistiche.

Al comma 3 prevede che l’istanza deve essere approvata con delibera dal rispettivo Consiglio Comunale previo processo partecipativo, denominato “Dibattito Pubblico”, che coinvolge le popolazioni dei Comuni il cui territorio sia interessato dall’intervento. Il medesimo comma prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del Dibattito, nonché i meccanismi e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate. Infine, il comma 4, disciplina che l’istanza di cui al comma 1 sia proposta all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Sull’istanza delibera la Giunta regionale sulla base dei criteri individuati nella delibera di cui al comma 3. In caso di perfezionamento dell’intesa, l’intervento è assoggettato al regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie.

I commi dal 5 al 8 disciplinano il regime delle polizze fideiussorie connesse alla realizzazione. Il comma 5 prevede in capo al proponente di un progetto di realizzazione di un impianto FER l’obbligo di presentare una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell’intervento. Inoltre, il soggetto titolare dell’impianto, previo rilascio del provvedimento autorizzativo, deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell’impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi. I commi 7 e 8 prevedono clausole puntuali per le polizze: devono essere rilasciate dai soggetti controllati dall’IVAS ed escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

Il comma 9 decreta che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale approvi il disegno di legge di istituzione dell’Agenzia regionale dell’energia per l’esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia. Inoltre, si prevede che nell’ambito dell’Agenzia di cui al presente comma sia istituito l’Osservatorio Regionale per l’Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia e a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Il comma 10 prevede che al fine di garantire una programmazione territoriale, urbanistica ed energetica adeguata e coordinata la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l’aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro 16 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS).

I commi 11 e 12 prevedono, rispettivamente, l’abrogazione della legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024, recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”, ovvero la moratoria sarda, e del comma 1, articolo 17-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, il quale consente l’installazione di impianti FER sulle aree gravate da usi civici.

Infine, l’articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 2 e l’articolo 5 le disposizioni finali inerenti all’entrata in vigore.

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