Il Consiglio di Stato (CdS), con sentenza n. 7780/2024, ha disposto l’annullamento del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica e del diniego di PAS opposti dal TAR Puglia al progetto di un impianto fotovoltaico in area tutelata dal PPTR della Puglia.
L’area interessata dall’impianto rientra nella fascia C di un cono visuale del sud-Salento e il progetto era stato bocciato “in ragione del mero fatto storico dell’incompatibilità con la disciplina recata dalle linee guida 4.4.1 del PPTR della Puglia”.
In particolare, in accoglimento delle tesi difensive svolte dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, nell’interesse della ricorrente Hyperion Energy S.r.l. che aveva presentato la PAS, il CdS ha affermato che:
- le fasce B e C dei coni visuali del PPTR “non sono ‘ulteriori contesti’ nell’accezione del decreto legislativo 42/2004” e l’interferenza con questi non impone “l’accertamento di compatibilità”;
- l’interferenza con le fasce B e C dei coni visuali del PPTR non preclude la qualificazione dell’area di impianto in termini di idoneità;
- l’interferenza con le fasce B e C dei coni visuali del PPTR non vincola in senso negativo l’esito della PAS atteso;
- la disciplina recata dalle linee guida 4.4.1 del PPTR non è vincolante e reca limiti insuscettibili di essere intesi come forieri di un “divieto assoluto di potenze superiori” dovendo, per l’effetto, effettuarsi da parte dell’Amministrazione competente una valutazione che tenga conto della specificità dei luoghi e dell'”interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabile”.
Per Sticchi Damiani la sentenza “assume particolare rilievo in quanto, tra l’altro, afferma la possibilità che un impianto FER interferente con le fasce B e C dei coni visuali del PPTR, laddove non necessitante espropri, sia realizzato anche ‘con la semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata'”.
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