Stoccaggio elettrico, cosa prevede la disciplina del Macse approvata dal Ministero

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Con decreto ministeriale n. 346 del 10 ottobre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha approvato la disciplina del sistema di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico presentata da Terna.

La disciplina e gli allegati costituiscono parte integrante del decreto e contengono le regole di funzionamento del Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (Macse) adottate ai sensi del decreto legislativo n. 210/2021 e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con delibera 247/2023/R/eel.

Il documento regolatorio, lo ricordiamo, interessa l’approvvigionamento a termine di nuova capacità attraverso la prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio e alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall’accumulo idroelettrico. Terna elaborerà e presenterà al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 marzo 2025 la proposta di modifica della disciplina per la partecipazione dell’accumulo idroelettrico al meccanismo di approvvigionamento.

La disciplina approvata dal Mase definisce le modalità di partecipazione alle procedure concorsuali, il funzionamento del meccanismo, la regolazione dei contratti, e il sistema delle garanzie. Gli allegati, invece, costituiscono modulistica e contratti per i richiedenti e sono così suddivisi:

  1. Richiesta di ammissione
  2. Dichiarazione relativa ai SdS da qualificare
  3. Dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia
  4. Contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico
  5. Accordo attuativo
  6. Schema di fideiussione per garanzia post-asta
  7. Modalità di definizione dei Contratti di time shifting

Il soggetto richiedente deve presentare richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti a Terna almeno 120 giorni prima della data di esecuzione della prima asta alla quale il Richiedente intende partecipare. Entro 15 giorni dal termine di presentazione della richiesta Terna abilita il partecipante al portale Macse. Nel caso in cui Terna richieda chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla richiesta di ammissione, il termine decorre dalla data in cui il richiedente abbia fornito tutte le informazioni necessarie.

Una volta abilitato il partecipante ha accesso al portale ai fini dell’eventuale partecipazione a tutte le procedure concorsuali successive.

Almeno 75 giorni prima della data di esecuzione dell’asta il partecipante è tenuto ad inserire sul portale Macse determinate specifiche dei sistemi di stoccaggio tra cui: denominazione dell’impianto; se già disponibili in Gaudì, il codice identificativo dell’impianto e dell’unità di produzione; l’area in cui deve essere realizzato; la Tecnologia di riferimento; la massima energia accumulabile (attesa) del sistema di stoccaggio nella sua interezza.

Qualora a seguito di verifiche, incluse le verifiche antimafia, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione, Terna esclude il soggetto dalla Procedura concorsuale e/o dispone la decadenza dello stesso da ogni eventuale diritto acquisito.

Al termine di ciascuna asta Terna comunica ai partecipanti, per ciascun sistema di stoccaggio offerto: la capacità selezionata, la potenza massima selezionata, la potenza minima selezionata e il valore del premio.

Entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti, l’assegnatario invia a Terna: il contratto relativo alla tecnologia di riferimento degli impianti selezionati; l’accordo attuativo del contratto; la garanzia post-asta con relativa documentazione; versa il contributo al fondo di garanzia di cui.

L’Assegnatario decade dall’assegnazione nel caso in cui non trasmetta uno o più documenti entro i termini previsti.

Per ciascun sistema di stoccaggio, infine, l’obbligo di realizzazione si intende adempiuto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. è terminato il periodo di collaudo;
  2. l’utente del dispacciamento è abilitato a formulare offerte sul MSD per l’intera capacità impegnata, l’intera potenza massima impegnata e l’intera potenza minima impegnata;
  3. l’assegnatario ha costituito una unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (UPSA) dedicata al singolo impianto contrattualizzato, dotata di punti di misura e rispettiva apparecchiatura di misura per almeno N-1 elementi presenti all’interno dell’impianto.

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