La giunta regionale della Puglia ha approvato ieri il disegno di legge n. 222 “Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Il testo è composto da 12 articoli e intende provvedere all’individuazione delle superfici e delle aree idonee in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021 e dell’articolo 3, comma 1, del DM Aree idonee.
L’articolo 1 definisce le finalità della legge e richiama i suoi principi rimarcando la necessità di rendere la Puglia sostenibile sotto il profilo energetico, di perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, di conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale.
L’articolo 2 contiene le definizioni utili all’interpretazione della norma.
L’articolo 3 individua superfici e aree idonee ai fini della realizzazione di impianti FER. Tra queste troviamo: siti dove sono già installati impianti della stessa fonte, aree oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato o delle società di gestione aeroportuale.
Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per alcuni impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli culturali e paesaggistici, vengono considerate idonee anche le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dall’impianto o stabilimento.
Ad eccezione per gli impianti fotovoltaici a terra, sono idonee anche le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.
L’articolo 4 disciplina le procedure autorizzative specifiche per la costruzione ed esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee, riprendendo i contenuti del decreto legislativo n. 199/2021.
L’articolo 5 prevede il funzionamento e l’implementazione della “Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee”.
L’articolo 6 individua superfici e aree ritenute non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Tra queste rientrano le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e le superfici interessate da habitat all’esterno della Rete Natura 2000. Sono inoltre non idonee le aree ricomprese nel perimetro di: grotte, aree umide, sorgenti, lame e gravine e altri contesti paesaggistici sensibili.
L’articolo 7 individua superfici e aree ordinarie per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ovvero “tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 3 e 6”.
Viene inoltre specificato che in questi casi, nei relativi procedimenti autorizzativi, “deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale ed il contrasto ai cambiamenti climatici”.
L’articolo 8 definisce invece le aree vietate per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, facendole coincidere con le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
Il comma 2 specifica che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, tuttavia, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti se:
- a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- b) nelle cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate, in condizioni di degrado ambientale, o già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- c) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- d) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
- e) nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- f) nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tali prescrizioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetiche o altri sistemi di autoconsumo collettivo. Fatte salve le eccezioni previste dal comma 2, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti agrivoltaici di natura sperimentale.
Il comma 5 stabilisce inoltre che, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, la giunta individua le caratteristiche tecniche dei sistemi agrivoltaici e degli impianti agrivoltaici di natura sperimentale.
L’articolo 9 disciplina la clausola valutativa, demandando al Consiglio regionale l’esercizio del potere di controllo sull’attuazione della legge e la valutazione degli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 10 reca la disciplina transitoria, escludendo l’applicabilità della legge ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore, si sia perfezionata una delle procedure semplificate o sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale o risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell’autorizzazione unica.
L’articolo 11 detta le disposizioni finanziarie precisando che dalla applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
L’articolo 12 dispone in merito all’entrata in vigore della legge.
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