Tutto il fotovoltaico nella manovra di bilancio 2025

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Stasera la Camera dei Deputati dovrebbe approvare il disegno di legge 2112-bis “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ovvero la manovra di bilancio per il 2025. Diversi interventi riguardano il fotovoltaico: dalla misura Transizione 5.0 alle semplificazioni per gli impianti lungo le linee ferroviarie.

Prosegue oggi la discussione iniziata ieri del disegno di legge (ddl) Bilancio alla Camera. In particolare, dalle 11 avrà luogo la votazione sulla questione di fiducia posta dal governo. Dalle 21, ed entro le 22:30, l’Assemblea effettuerà invece la votazione finale sul testo con articolo unico.

Nel testo che è giunto ieri alla Camera, dopo l’esame delle Commissioni terminato martedì, segnaliamo i seguenti commi di interesse per il fotovoltaico:

  • 50 – Prevede che i concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica adoperino piani straordinari di investimento pluriennale aventi come obiettivi l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita da fonti rinnovabili e il potenziamento delle reti.

 

  • 56 – Modifica l’articolo 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” del decreto-legge n. 34/2020 limitando la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 esclusivamente agli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
    • presentata la comunicazione di inizio lavori;
    • adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  • Inoltre, per le spese sostenute nel 2023, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023.

 

  • 376 – Modifica l’articolo 48-ter “Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni” del decreto-legge n. 104/2020 ampliando a tutte le “strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero” gli incentivi del 100% per la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

 

  • 427 – Modifica il credito d’imposta Transizione 5.0, previsto dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, con i seguenti interventi validi per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024:
    • amplia la fascia di beneficiari alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
    • incrementa la base di calcolo del credito d’imposta per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza pari almeno al 23,5% (dal 120% al 140% del costo), per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza pari almeno al 24% (dal 140% al 150% del costo) e la introduce per i moduli fotovoltaici con efficienza pari almeno al 21,5% (al 130% del costo);
    • eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
    • viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20% per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
    • viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25% per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
    • per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del locatario;
    • è prevista la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) e con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

 

  • 525 – Inserisce gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria tra le infrastrutture che beneficiano delle disposizioni dell’articolo 53-bis “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria”, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 che ne semplifica la realizzazione.

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