Il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto il ricorso presentato da Chiron Energy Spv 15 s.r.l., controllata di Chiron Energy, contro il provvedimento della Regione Umbria di “non ricevibilità” dell’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da a 1,9 MW, in area industriale, nel Comune di Umbertide (PG).
Dopo aver ricevuto il diniego da parte dell’amministrazione regionale per la fattibilità dell’impianto, la società si era rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l’Umbria che, con la sentenza n. 723 del 13 dicembre 2023, ha rigettato il ricorso. Chiron Energy, pertanto, si è rivolta in appello al Consiglio di Stato chiedendo di riformare la pronuncia del TAR.
Il CdS, con la sentenza n. 466/2025 del 22 gennaio, ha stabilito che deve essere, in primo luogo, riconosciuta la valenza dell’art. 22-bis del decreto legislativo n. 199/2021, che ha liberalizzato l’attività di realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree industriali, stabilendo che “l’installazione di impianti fotovoltaici su terra […] nelle aree a destinazione industriale […] è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata ad autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”.
Successivamente, nella sentenza, il CdS ha evidenziato che le richieste della società appellante risultano fondate in virtù dell’impossibilità per la regione di “frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale”.
Infatti, seppure la scadenza di 180 giorni stabilita dall’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 per l’emanazione dei decreti ministeriali regolatori fosse ampiamente superata, in assenza di questi la regione non poteva esercitare alcun potere sostitutivo poiché il decreto in questione ammette un intervento regolamentare solo “a valle” di quello dell’autorità statale.
Pertanto, i limiti introdotti dalla Regione Umbria con il regolamento regionale n. 4 del 12 luglio 2022, con particolare riguardo al requisito della “potenzialità fotovoltaica” e dell’obbligo di sottoscrivere apposita convenzione/atto d’obbligo per l’utilizzo dell’area, risultano illegittimi.
Il loro effetto, scrive il CdS, “è quello di rendere assai più difficile l’installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi”.
In conclusione, l’appello di Chiron Energy è stato accolto con riformulazione della sentenza di primo grado e annullamento degli atti impugnati.
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