Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il 30 dicembre 2024 il decreto ministeriale n. 457, ovvero il Fer X transitorio. Lo ha confermato in via ufficiale l’ufficio stampa del ministero a pv magazine Italia.
Il testo aveva ottenuto il via libera della Commissione europea il 17 dicembre.
“Il Fer X può dare un aiuto importante, ma darà i suoi risultati principali nel 2026, a parte gli impianti sotto 1 MW che vanno in registro e sono quindi soggetti a iter più snelli”, ha commentato a pv magazine Italia il presidente di Italia Solare Paolo Rocco Viscontini.
Fonti legali spiegano che il testo, pur riportando la firma digitale del Ministro, non sarà necessariamente definitivo. “Per essere definitivo ci vuole il parere della Corte dei Conti e la pubblicazione, che ancora non sono avvenuti”, ha confermato Emilio Sani dello Studio Sani Zangrando.
Regime di aiuti
Confermati, dunque, i contenuti del regime di aiuti di Stato da 9,7 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica rinnovabile. La misura sosterrà la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) per un totale di 17,65 GW di capacità, di cui verranno assegnati tramite asta per impianti di potenza superiore al MW 14,65 GW e, in particolare, 10 GW di fotovoltaico. Le procedure competitive saranno bandite entro il 31 dicembre.
Il prezzo di esercizio per il fotovoltaico, come da tabella di seguito riportata, per gli impianti di potenza superiore al MW è di 80 €/MWh con un minimo di 65 €/MWh e un massimo di 95 €/MWh.
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Per impianti fotovoltaici, inclusi gli impianti agrivoltaici e gli impianti su specchi d’acqua, la partecipazione alle procedure di gara è subordinata al rispetto di alcune caratteristiche specifiche:
- essere realizzati con componenti di nuova costruzione;
- i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi;
- per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse.
Per partecipare alle aste, i progetti con potenza superiore a 1 MW devono anche avere l’Autorizzazione Unica (AU) o la Via positiva. La partecipazione richiede anche l’accettazione definitiva della connessione.
Contingente e ritardi
Nel caso in cui le istanze di partecipazione superino il contingente messo a disposizione, a parità di valore del ribasso percentuale offerto, verranno considerati i seguenti criteri di priorità per gli impianti fotovoltaici:
- rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l’impianto;
- interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
- impianti realizzati nelle aree identificate come idonee dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021;
- presenza di un sistema di accumulo a servizio dell’impianto;
- sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti.
Gli impianti dovranno entrare in funzione entro 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Il mancato rispetto dei termini comporta l’applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi. Nel caso in cui non sia rispettato l’ulteriore termine, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva. Inoltre, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.
Nel caso di rinuncia entro sei mesi dalla pubblicazione in graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva, fra i sei e i dodici mesi il 50%.
Monetizzazione dell’energia
Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa onnicomprensiva. Per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.
Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel decreto.
L’accesso al meccanismo di supporto del Fer X transitorio è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:
- unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- agevolazioni fiscali nella forma di credito d’imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Entrata in vigore e ultime decisioni del Mase
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), inoltre, ha ritenuto “non opportuno” accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:
- eliminazione del requisito di accesso al meccanismo relativo al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) “in quanto lo stesso rientra tra i parametri di valutazione che la Commissione europea utilizza per il raffronto tra gli effetti positivi dell’aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi”;
- di considerare per il criterio di priorità solo le aree identificate come idonee dalle Regioni “in quanto escluderebbe gli impianti che hanno ottenuto un’autorizzazione in forza delle previsioni di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo, n.199 del 2021″;
- richiesta di revisione dei prezzi di esercizio per impianti idroelettrici in ragione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 15 che consente una revisione del livello di aiuto qualora questo sia valutato in tutto o in parte non più necessario o non sufficiente.
Il testo, consultabile cliccando qui, dovrà ora essere registrato alla Corte dei Conti e, successivamente, entrerà in vigore con la pubblicazione sul sito del Mase.
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