Il pronunciamento del Tar dell’Aquila in favore di tre famiglie di Pacentro permette l’installazione di tre impianti fotovoltaico sui tetti delle loro abitazioni, nell’ambito dei lavori del superbonus al 110%. Il diniego autorizzativo era arrivato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio secondo cui i 60 pannelli solari avrebbero compromesso i valori del paesaggio naturale e rurale di uno dei borghi più belli d’Italia.
La Soprintendenza si era espressa in modo sfavorevole nonostante il progetto presentato fosse poco impattante, con pannelli dai colori compatibili con il paesaggio e riflettenti. Il Tar, da parte sua, non ha ritenuto che gli impianti fotovoltaici in oggetto siano deturpanti per il paesaggio.
La sentenza 00214/2023 ha rimarcato in giurisprudenza che “il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con tale vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio”.
Nella sentenza si sottolinea come la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
“In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto”, si legge nel testo della sentenza.
Un altro passaggio poi sancisce l’interesse nazionale dello sviluppo delle energie rinnovabili: “Poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto eurounitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all’aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante”.
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