TAR Puglia su impugnativa Comunità Energetiche, Sticchi Damiani: prevalenza idoneità su previsioni locali

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari ha accolto l’impugnativa della società Comunità Energetiche SpA, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, nei confronti del diniego comunale alla realizzazione di un impianto FV di potenza pari a circa 8 MW in un comune salentino non meglio specificato.

“Il TAR pugliese, in continuità con i rilievi già operati in sede cautelare, ha annullato il diniego comunale rilevando come, nella specie, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della idoneità ex lege dell’area, venendo meno all’obbligo di motivazione analitica e bilanciamento tra interessi impostole nell’ambito del procedimento conferenziale di cui all’art. 14 bis e ss, della L. n. 241/1990”, ha spiegato lo studio legale.

Secondo Andrea Sticchi Damiani, si tratta di una pronuncia con ripercussioni immediate e di lungo periodo, inquadrandosi in “continuità con la giurisprudenza più recente”.

Rilevanza della pronuncia: non solo regionale?

“All’esito della pronuncia del TAR, il comune dovrà nuovamente esprimersi sul progetto, tenendo conto delle puntuali coordinate tracciate dal Giudice Amministrativo, in particolare, avuto riguardo all’idoneità dell’area ed alle sue concrete caratteristiche”, ha detto Andrea Sticchi Damiani a pv magazine Italia. 

Lo studio poi spiega che la decisione del TAR pugliese si pone in continuità con la giurisprudenza più recente, sia di primo grado che di appello, maturata sul tema della idoneità ex lege e sulla specifica valenza delle fattispecie tipizzate dal legislatore nazionale.

“Si tratta di pronuncia che chiarisce, ancora una volta, la portata di previsioni che risultano spesso disattese nella prassi dei procedimenti autorizzativi”.

Secondo Sticchi Damiani, la pronuncia avrà immediata risonanza sul territorio, pugliese (e non solo), confermando due principi: quello per cui, in presenza di aree ex lege idonee e in assenza di vincoli puntuali, è preclusa la denegabilità di progetti di impianti FER sulla base di presunte incompatibilità paesaggistiche e quello della prevalenza della fattispecie di idoneità rispetto ad eventuali contrastanti previsioni locali o regionali.

Il TAR ha infatti riportato che, in presenza di aree qualificate ex lege idonee è “recessivo qualsiasi altro presunto fattore di contrasto e/o non compatibilità, ancor più rispetto a previsioni, come quelle del PPTR richiamate nei provvedimenti impugnati espressamente prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo”.

Il PPTR è il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

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