FER 1 vs. FER X: può convenire rinunciare agli incentivi esistenti per accedere ai nuovi meccanismi di supporto?

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A seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del D.M 30.12.2024 (c.d. “FER X”) è stato introdotto un nuovo meccanismo di supporto alle aziende energetiche che, in alcuni casi, potrà sovrapporsi al precedente D.M. del 4.07.2019 (c.d. “FER 1”).

Le principali novità introdotte dal FER X riguardano i seguenti punti;

  • il Prezzo di aggiudicazione è aggiornato sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat per tenere conto dell’inflazione (art. 11 comma 3);
  • per gli impianti < 200 kW il GSE provvede al ritiro dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di “Tariffa Omnicomprensiva” (art. 11 comma 1 lett. a);
  • in relazione agli impianti di potenza > 1 MW, invece, l’energia resta nella disponibilità del produttore e il GSE calcola la differenza tra il “prezzo di aggiudicazione” e il prezzo del “Mercato del Giorno Prima” (o MGP), se la differenza positiva eroga un corrispettivo pari alla differenza, se la differenza è negativa, richiede la restituzione di quell’importo (art. 11 comma 1 lett. b);
  • il decreto prevede un sostegno riconosciuto sull’energia elettrica “producibile”, in luogo della produzione netta immessa, nei casi di impianti soggetti a fermate per ordini impartiti dai gestori per risoluzione vincoli di rete locali, a tagli della produzione per accettazione di offerte a scendere, a prezzi nulli/negativi su MGP, e/o a cause di forza maggiore (art. 11 comma 6); infine, bisogna tener conto che i prezzi di esercizio indicati nell’allegato 1 del DM 30.12.2024, se confrontati con quelli del precedente DM 4.07.2019, risultano economicamente più vantaggiosi (in relazione alle diverse tipologie di impianti e di potenza).

Con riferimento ai requisiti di accesso – per gli impianti superiori ad 1 MW– per diversi profili si rilevano analogie rispetto al precedente DM 4.07.2019 per ciò che concerne la necessarietà del titolo abilitativo, del preventivo di connessione accettato, della registrazione dell’impianto al Sistema Gaudì, e della solidità finanziaria, a cui si aggiungono – la conformità ai requisiti di rispetto ambientale rispondenti al principio del “ ” (art. 3 comma 2 lett. c) e l’obbligo di partecipazione al Mercato del Bilanciamento e Ridispacciamento (art. 3 comma 2 lett. d).

Per ciò che concerne la durata del meccanismo (20 anni), invero, non si rilevano particolari differenze con il precedente provvedimento, salvo che per gli impianti eolici e idroelettrici per i quali nel D.M. del 4.07.2019 la durata del meccanismo aveva durata maggiore.

Ciò posto, le opportunità legate alla nuova forma di incentivazione si avvertono maggiormente per  gli operatori di impianti di grossa taglia, i quali potranno ottenere un prezzo di aggiudicazione superiore rispetto alla media del mercato, mantenere il prezzo stesso aggiornato all’inflazione registrata tra la data della procedura e la data di entrata in esercizio nonché godere di un sovvenzionamento nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione per ordini impartiti dai gestori per risoluzione vincoli di rete locali, a tagli della produzione per accettazione di offerte a scendere, a prezzi nulli/negativi su MGP, e/o a cause di forza maggiore.

Sempre con riferimento agli impianti superiori ad 1 MW, è prevedibile una maggiore stabilità dei ricavi e protezione dalla volatilità del mercato, in quanto il produttore ha la certezza di ottenere un prezzo minimo garantito per l’energia prodotta, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato e ciò attraverso il citato contratto per differenze (CfD ), meccanismo di differenziale di mercato che consente agli impianti di adeguarsi a variazioni dei prezzi senza essere vincolati a tariffe fisse prestabilite (art. 11, comma 1 lett. b).

Ovviamente tali opportunità dovranno essere attentamente soppesate dagli operatori del settore energetico dal momento che l’eventuale rinuncia agli incentivi già aggiudicati ai sensi del precedente DM del 4.07.2019 comporta inevitabili penalizzazioni economiche tra cui la perdita di una parte (o di tutta) la fideiussione depositata, ovvero

  • il 30% della cauzione se la rinuncia avviene entro 6 mesi dall’aggiudicazione;
  • il 50%  se avviene tra 6 e 12 mesi;
  • il 100% se avviene oltre i 12 mesi (art. 15 comma 4 del DM 4.07.2019).

Non è chiaro se alle precedenti penalizzazioni debba aggiungersi la riduzione del 5% della tariffa eventualmente a carico di coloro che “vengano riammessi in altra procedura ai meccanismi incentivanti” ai sensi del FER 1 (art. 10, comma 3, del DM 4.07.2019).

Il dubbio dipende dalla locuzione adottata dal DM 4.07.2019 (“ai”) che parrebbe riferirsi ai soli meccanismi incentivanti oggetto del decreto e non anche ad altre forme di incentivazione.

Nel successivo FER X il problema interpretativo appare risolto attraverso la seguente espressione “qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione” che estende in modo chiaro tale riduzione del 5% a qualsivoglia successivo meccanismo di supporto.

In definitiva, quindi, la scelta di accedere agli incentivi del c.d. “FER X”, previa rinuncia del meccanismo premiale del precedente Decreto Ministeriale, dipende dalle caratteristiche dell’impianto e dalla strategia aziendale opzionata dagli operatori del settore.

In questo senso, per gli impianti di piccola taglia, non pare conveniente optare per il nuovo meccanismo incentivante atteso che la tariffa incentivante che dovrà essere determinata da Arera entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DM del 30.12.2024 potrebbe non scostarsi troppo rispetto alla “Tariffa Onnicomprensiva prevista dal previgente DM 4.07.2019.

Per impianti di media grandezza, che già hanno avuto l’aggiudicazione del meccanismo incentivante del DM 4.07.2019, rinunciare al precedente meccanismo in favore del nuovo strumento di incentivazione potrebbe deve essere ben valutato, a fronte delle rilevanti penalizzazioni economiche sopraindicate.

Tuttavia, soprattutto per impianti di grande scala, l’aggiudicazione dell’asta ad un prezzo estremamente vantaggioso (quanto più prossimo al prezzo di esercizio superiore) in una con le predette agevolazioni, potrebbe garantire maggiori introiti per tutta la durata del meccanismo, introiti che potrebbero compensare le penalizzazioni economiche sopra indicate e facilitare il finanziamento del progetto da parte degli istituti finanziari.

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