Il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto il ricorso di una famiglia contro la mancata autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio immobile nel centro storico di Firenze. In particolare, il Collegio ha annullato il parere negativo della Soprintendenza in quanto mancherebbe del “dissenso costruttivo” e perché l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili non è secondario a quello della tutela del paesaggio.
Con sentenza n. 02808/2025 il CdS ha affermato la pubblica utilità dell’installazione di impianti fotovoltaici anche su tetto, specificando che l’installazione può essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione. Nelle altre circostanze, la compatibilità deve essere esaminata caso per caso.
Fatti e giudizio
A gennaio 2021 gli appellanti presentavano al Comune di Firenze istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un cappotto termico e un impianto fotovoltaico sulla copertura del proprio immobile ricadente all’interno della zona A “centri storici minori /borghi storici (Zona A)”, in Via della Querciola (FI).
Il progetto prevedeva che i pannelli fotovoltaici fossero installati in due falde in questione non prospicenti la via pubblica. Inoltre, sarebbero stati “non riflettenti e di colorazione scura” per ottimizzarne l’efficacia e “complanari ed appoggiati sopra al manto di copertura in modo da non interferire con il manto”.
La commissione per il paesaggio locale esprimeva parere favorevole a condizione che tutto l’impianto fotovoltaico fosse integrato nel manto di copertura delle due falde di tetto interessate e che tutti gli elementi dell’impianto fossero di colore similare a quelli del manto di copertura.
La Soprintendenza, a marzo dello stesso anno, accoglieva l’istanza a eccezione dell’impianto fotovoltaico che non veniva autorizzato “considerata l’estrema vicinanza dell’edificio al sistema delle ville medicee”.
I proponenti, a settembre 2021, presentavano quindi una nuova istanza di autorizzazione per il solo impianto fotovoltaico con una diversa soluzione progettuale: “in due falde non prospicenti la pubblica via, saranno con colorazione rosso mattone, avranno una nuova disposizione geometrica regolare e verranno posati completamente integrati nel manto di copertura”.
La commissione del paesaggio, preso in esame il progetto, esprimeva nuovamente parere negativo facendo riferimento al parere già reso dalla Soprintendenza sul progetto precedente. Un’espressione che non teneva dunque conto della nuova riformulazione presentata dai proponenti. Alla valutazione della commissione faceva seguito anche il diniego del Comune di Firenze.
Dopo aver effettuato ricorso al TAR di Firenze nel 2022, che ha dato ragione al Comune e torto alla famiglia, i signori hanno dunque presentato appello al Consiglio di Stato nel 2023.
Il Collegio ha allora accolto l’appello per le seguenti ragioni:
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nonostante l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici “non è dubbio che crei un certo impatto visivo”, la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili nell’ottica dell’interesse pubblico all’incremento della produzione di energia da fonti alternative;
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la commissione locale, e consequenzialmente il Comune di Firenze, hanno negato l’autorizzazione richiamando il parere negativo reso dalla Soprintendenza su una prima versione del progetto senza considerarne l’aggiornamento;
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anche se la Soprintendenza gode di un ampio potere di discrezionalità tecnica, non ha “adeguatamente giustificato” il parere negativo espresso risultando quindi carente dal punto di vista del cosiddetto “dissenso costruttivo”.
Il CdS conclude che la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, “non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo”. L’attenzione deve essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.
Sotto questo profili, la soluzione progettuale presentata appare “per colore e consistenza una soluzione che minimizza l’impatto del fotovoltaico sul tetto” e che si armonizza con il contesto circostante.
In conclusione il CdS, accogliendo l’appello, annulla gli atti impugnati.
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